Fondo di solidarietà per mutui
Da ieri sono disponibili sul sito del Ministero del Tesoro le linee guida e il modulo di richiesta di sospensione per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Le domande possono essere presentate in banca a partire dal 15 novembre 2010. E’ quanto comunica
Possono accedere al Fondo coloro che da almeno un anno stanno pagando il mutuo (di importo non superiore a 250.000 euro) per l’acquisto della prima casa, muniti di indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.
Il beneficio accordato dal Fondo è in buona sostanza la possibilità di sospendere (per un periodo massimo di diciotto mesi) il pagamento delle rate del mutuo, senza dopo doverne scontare le conseguenze, visto che gli interessi che nel frattempo verrebbero maturati li paga il Fondo. A carico del cliente resta il solo pagamento del cd. spread.
Possono beneficiare della sospensione persone che si trovino nella temporanea impossibilità di provvedere al pagamento delle rate alla loro naturale scadenza per cause quali la perdita del posto di lavoro, la morte o sopraggiunta non autosufficienza di uno dei membri del nucleo familiare, il pagamento di pesanti spese mediche o di assistenza domiciliare, la necessità di interventi edilizi di manutenzione straordinaria di importo non inferiore a 5.000 euro.
La sospensione può essere richiesta anche da chi fosse già in arretrato di rate da pagare (ma in questo caso la sospensione riguarderà anche il debito già maturato), purché non siano state nel frattempo avviate procedure esecutive.
Non vi sono limitazioni di sorta alle tipologie di mutuo (tasso fisso, variabile, con cap, ecc.) che possono accedere al Fondo; sono inoltre compresi anche i mutui cartolarizzati (ossia ceduti ad altre banche), i mutui già oggetto di portabilità e quelli rinegoziati con la banca.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte. Coloro che già godessero, per accordo con la banca o per altra ragione, di una sospensione dal pagamento delle rate non possono accedere al Fondo.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. L’istanza deve inoltre essere evasa in termini rapidi (30 o 45 giorni a seconda dei casi).