Frenata brusca dell’autobus: il passeggero va sempre indennizzato
In caso di infortunio sull’autobus il passeggero ha comunque diritto ad avere una indennità per i danni patiti, anche se l’autista non ha colpa, così si sono pronunciati i giudici della Suprema Corte con l’ordinanza n. 4442/2011.
La Cassazione ha convalidato il risarcimento “modesto” accordato ad un signore di Catania, caduto sull’autobus a causa di una brusca frenata. La caduta non era imputabile al conducente, poiché non aveva avuto la possibilità di tenere una condotta di guida diversa, in quanto costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento.
La Corte d’Appello di Catania aveva riconosciuto un indennizzo di modesta entità al passeggero, che insoddisfatto ha fatto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha colto l’occasione per ricordare in quali casi “in tema di trasporto di persone”, operi la presunzione di responsabilità negli incidenti accaduti sull’autobus. Osservando a tal proposito, che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni del viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
La sentenza impugnata, non si è affatto discostata da questo orientamento, visto che il conducente dell’autobus “era stato costretto a frenare all’improvviso”. In ogni caso, il passeggero, avrà diritto ad un modesto indennizzo per i danni patiti in seguito alla caduta.