Frodi carosello: al contribuente in buona fede si` alla detrazione Iva
La Cassazione, con sentenza n. 8132 depositata l’11 aprile 2011, è chiamata ad intervenire nell’ambito delle frodi carosello. Nella sentenza si chiarisce che il contribuente che ha ricevuto le fatture soggettivamente false ha diritto alla detrazione Iva solo nel caso fornisca prova della sua buona fede e dell’estraneità a eventuali frodi operate da terzi.
La sentenza offre il quadro dei ruoli:
– dell’Amministrazione, che contesta la frode a tutta la catena delle società che hanno acquistato i beni e l’indebita detrazione e deduzione dell’Iva, tenuta a sollevare gli elementi che ritiene coinvolgere il contribuente;
– del contribuente acquirente, tenuto a fornire prova della buona fede (ad esempio la prova dell’impossibilità di risalire alla provenienza fittizia delle fatture o la dimostrazione di non aver tratto alcun beneficio dall’operazione), ossia dell’ignoranza incolpevole della frode;
– del giudice di merito, tenuto a delineare con precisione la situazione statica e dinamica del caso, con elementi addotti dalle parti e le ragioni che permettono di avallare colpevolezza o innocenza del cessionario.