Frodi Iva: conti ok? Prova al fisco. Poi la parola passa al contribuente
La vicenda
A parere dell’ufficio, infatti, la società ha preso parte, assieme a diversi soggetti (cedenti, cessionari e intermediari) a una frode carosello, cioè a operazioni che sono state condotte in modo tale che nessuno dei soggetti coinvolti abbia versato l’Iva dovuta.
In particolare, gli apparenti cedenti erano in realtà soggetti non operativi e società di comodo, che si interponevano fittiziamente tra il reale fornitore comunitario e l’acquirente finale, rivendendo la merce ricevuta in esenzione di Iva, a prezzo ridotto e con applicazione dell’imposta alla contribuente, la quale detraeva l’Iva versata in rivalsa e si giovava della diminuzione di prezzo. I soggetti interposti, invece, lucravano, quale compenso per l’attività prestata, la differenza tra l’importo totale ricevuto comprensivo di Iva, che non versavano all’Erario, e il prezzo reale corrisposto al venditore estero.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società, ritenendo che l’onere della prova, gravante sull’ufficio, non era stato compiutamente assolto.
Diversamente, la Corte di cassazione, come i giudici di secondo grado, ha ritenuto legittimo l’atto tributario e, con riferimento alla questione del criterio della ripartizione dell’onere della prova nella fattispecie concreta, ha statuito che “in tutte le controversie concernenti operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, il principio generale, trattandosi di deduzioni di costi e di IVA conseguenti a tali operazioni, è che l’onere della prova grava sul contribuente, il quale, se vuole dedurre un costo, sottraendo reddito alla tassazione, deve provarne i presupposti. Tale onere, tuttavia, viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità…”. Ne consegue che in ipotesi di contestazione da parte dell’ufficio della predetta regolarità, solo formale e apparente, “l’onere della prova grava sulla Amministrazione”. Ma, una volta che il giudice del merito ritenga sussistente una probabilità di alto grado della conformità dell’accertamento alle indicazioni presuntive, incombe sul contribuente “l’onere di controprova”.
Osservazioni
La Corte suprema ha posto l’attenzione sul ruolo consapevole della società nel disegno fraudolento e sulla distribuzione dell’onere della prova.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio giurisprudenziale affermato dalla Corte comunitaria in materia di “onere di diligenza del cessionario”: in presenza di una frode sull’Iva realizzata con una catena di successive cessioni, il cessionario ha il diritto di detrarre l’Iva, ove “non sappia o non possa sapere” di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento (sentenza C-762/93 del 6 luglio 1995). Qualora, invece, “sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare con il proprio acquisto ad una operazione che si iscriveva in una frode all’IVA”, il giudice nazionale deve negare il beneficio del diritto alla deduzione (sentenza C-439/04 del 6 luglio 2006).
La Cassazione, inoltre, superando la disquisizione formale sul differente significato del “poter sapere” rispetto al “dover sapere”, ha precisato che è carico del cessionario un obbligo sia di diligenza nella scelta del fornitore, sia di attenzione ai requisiti del soggetto cedente. Viene chiesta, cioè, al cessionario un’indagine sulla “situazione sostanziale del cedente”, con la verifica dell’effettiva esistenza di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati.
Verifica, ma non indagine, di elementi obiettivi (ad esempio, assenza di strutture, di una clientela qualificata e di indici di capacità commerciale, giro di affari eccetera) che risultano di chiara evidenza per qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto, operante in un determinato settore commerciale, il quale non può che rilevare “l’inesistenza sostanziale del contraente e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale qualificata”.
E ciò a prescindere dalla sentenza penale di proscioglimento e dalla buona fede (Cassazione, sentenze 28583/2008 e 2847/2008), invocata dalla società rimasta inconsapevolmente coinvolta in una catena di cessioni facenti parte di una frode carosello.
Il meccanismo di tali frodi, infatti, essenzialmente fondate sul mancato versamento dell’Iva incassata da società cartiere a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite, anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro – suppone, per sua natura e per gli scopi che si propone, la piena conoscenza della frode e la piena partecipazione del beneficiario finale all’accordo volto a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale (Cassazione, ordinanza 608/2011).
Di conseguenza, il contribuente non potrà rimanere coinvolto in uno schema simile, qualora effettui una valutazione diligente della situazione del cedente, ponendo la sua attenzione oltre gli elementi formali (esistenza cartolare della società cedente, apparente regolarità della documentazione, esistenza oggettiva della fornitura, effettività dei pagamenti), tutti integranti lo schema tipico della “frode carosello”.
E anche sul piano probatorio, la regolarità formale garantisce al cessionario uno schermo difensivo solo apparente. Non basta, infatti, attesa la regolare tenuta della contabilità aziendale, la semplice produzione della stessa per esaurire ogni onere probatorio posto a carico del contribuente.
La Corte, infatti, ha precisato che “in tutte le controversie concernenti operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, il principio generale, trattandosi di deduzioni di costi e di IVA conseguenti a tali operazioni, è che l’onere della prova grava sul contribuente, il quale, se vuole dedurre un costo, sottraendo reddito alla tassazione, deve provarne i presupposti. Tale onere, tuttavia, viene assolto in tutti i casi in cui le operazioni sono documentate da fatture regolari inserite in una corretta contabilità, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, ‘in tema di IVA la fattura è documento idoneo ad attestare un costo dell’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 21’ (Cass. n. 27341/2005)”.
Con un’eccezione. Poiché nello schema delle frodi la documentazione è apparentemente regolare, l’Amministrazione può sostenere che le operazioni documentate nelle fatture formalmente corrette siano inesistenti, ma deve provarlo. Anche con presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articoli 54, comma 2, Dpr 633/1972 e 39, Dpr 600/1973), non ostandovi il divieto della doppia presunzione, concernente la correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, non violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga a un fatto ignorato, a sua volta posto a base di una presunzione legale (Cassazione, sentenza 1385/2011).
Nella fattispecie in esame, ancora una volta, l’ufficio ha ricostruito gli elementi di fatto della “frode carosello” e ha fornito quelli presuntivi a sostegno della connivenza del cessionario nella frode stessa (Cassazione, sentenze 2237/2011, 4306/2010 e 3573/2010).
Di conseguenza, in presenza di una probabilità di alto grado della conformità dell’accertamento alle indicazioni presuntive, che possono essere valutate sia singolarmente sia nel loro complesso, il giudice di merito ha ritenuto provata la pretesa dell’Amministrazione, poiché la società, nei cui confronti ha ripreso vigore il principio generale previsto dagli articoli 2727 e 2697 – comma 2 – del codice civile, non è riuscita a dimostrarne l’infondatezza.