Fumo, l’inganno del marchio «light»
Tuttavia le multinazionali produttrici di sigarette, per diversificare l’offerta ed aumentare le vendite, moltiplicare i clienti ed il o profitti, negli anni scorsi si sono inventate una nuova confezione di sigarette da mettere sul mercato, producendo e commercializzando anche un nuovo tipo di sigarette comunemente denominate e marchiate “light”, contenute spesso in nuovi pacchetti di diverso colore più tenue e rassicurante, recante in grande evidenza, su tutte le facciate la scritta light o mild (Leggera), nonchè l’indicazione di un minor contenuto sia di nicotina, che di condensato, facendo ritenere con tale termine che si trattasse di sigarette più leggere delle altre e conseguentemente meno nocive alla salute. In seguito alla commercializzazione delle sigarette “Lights”, molti non fumatori hanno ceduto alle lusinghe iniziando a fumare e divenendo vittime del tabacco, mentre moltissimi consumatori che da tempo erano vittime del vizio di fumare, nel tentare di diminuire progressivamente il contenuto di nicotina e condensato assunti per fumo di sigarette normali, per poi ridurre altresì il numero di sigarette fumate, presumendo una minore pericolosità e nocività delle nuove sigarette prodotte dalle multinazionali del tabacco, sulla cui confezione appariva in maniera suggestiva la scritta “Light”, cominciarono ad acquistare e fumare quest’altro tipo di sigarette. In realtà coloro che avevano scelto di fumare le nuove sigarette “lights”, anziché migliorare il loro stato di salute o trarne, almeno, minimi benefici, si sono dovuti rendere conto, con il passar del tempo, che le loro condizioni erano peggiorate ed addirittura avevano quasi raddoppiato il consumo del numero delle sigarette fumate. La commercializzazione e la diffusione delle sigarette light è avvenuta, nonostante sia stato accertato scientificamente che il fumo sia attivo che passivo, costituisce uno dei principali fattori di rischio per le patologie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, senza preoccuparsi troppo degli effetti e del messaggio ingannevole di questo nuovo prodotto a dispetto della ratio e delle norme esistenti. Non è un caso infatti che copiosa sia anche la normativa nazionale a tutela della salute del fumatore sia attivo che passivo. Tra la legislazione vigente in materia particolare rilievo assumono, soprattutto, due decreti ministeriali nel 1990 e 1991 in attuazione della direttiva della Comunità Europea 622/89, nonché la L. n.428 del 29/12/90, che fissano tra i requisiti per la commercializzazione ed etichettatura di tabacco e sigarette l’obbligo di apporre le avvertenze di tipo sanitario, ma non sono bastati per impedire la commercializzazione e pubblicità di sigarette definite light. Inoltre il legislatore, con la L. n. 165 del 10/4/1962, successivo D.M. n. 425 del 1991 attuazione direttiva Comunità Europea n. 89/552 e direttiva C. E. n. 43/1998 recepita nella legge comunitaria del 1999, ha sancito il divieto di pubblicità delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco o di immagine di questo, anche se effettuato in forma indiretta e quindi, soprattutto, ingannevole.Quindi è facile ritenere che con l’immissione sul mercato di sigarette dette ligth, ma ugualmente nocive e pericolose, le multinazionali del tabacco hanno di fatto aggirato e violato la normativa ed illuso i consumatori di sigarette, in quanto la scritta lights impressa sui pacchetti di sigarette è seza dubbio ingannevole, perchè capace di far risultare agli occhi e alla normale diligenza dei consumatori tali sigarette come diverse e meno dannose di quelle normali, rispetto alle quali, invece, le medesime sigarette lights, sono altrettanto pericolose e dannose, se non addirittura più nocive per il diverso e più forte movimento di aspirazione e il maggior numero che automaticamente si fuma. A tali conclusioni sono giunti prima i ricercati del National Cancer Institute americano, i quali hanno sancito che le sigarette etichettate come Light non sono più sicure di qualsiasi altra, anzi come sostenuto pubblicamente dal Direttore dell’Osservatorio su alcool, fumo e droga dell’Istituto Superiore della Sanità è scientificamente accertato che le sigarette lights, pubblicizzate come leggere, non sono meno pericolose, in quanto il consumatore subisce maggiori o uguali danni, infatti, l’assorbimento di nicotina e catrame dipende anche dalle modalità con cui si aspira la sigaretta e il contenuto minore di nicotina e condensato in esse esistente induce il fumatore delle lights a fare boccate più intense per il bisogno e la necessità di sentire e di appagare l’organismo “drogato” di nicotina.Così alla luce di questi presupposti ed a seguito di un ricorso presentato dall’avvocato Angelo Pisani del movimento Noi Consumatori anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una recentissima pronuncia, intervenuta in data 12.09.2002, ha sancito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, l’ingannevolezza e consequenziale pericolosità della dicitura “Light” ed altre equivalenti riportata sulle confezione delle sigarette, in quanto tale dicitura, come risultato da sondaggi svolti, è suscettibile di indurre in errore i consumatori, prevedendo, tra l’altro, che, con effetto a partire dal 30.09.2003, le diciture “Light” od equivalenti non potranno più essere usate sulle confezioni dei prodotti del tabacco, su cui oggi appare nel caso delle Ms la sola scritta L in luogo di light.In seguito alla pronuncia dell’Autorità Garante e alla scoperta del messaggio ingannevole,per la prima volta in Italia numerose vittime del tabacco spacciato come light, difese rappresentate dagli avvocati Angelo Pisani e Simone Forte, sono ricorsi all’autorità giurisdizionale ordinaria per chiedere il risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti dai soggetti ingannati dalla dicitura light impressa sulle confezioni, poiché hanno inavvertitamente fumato per molti anni tali sigarette, aumentandone anche il consumo. Ai giudici si chiede il risarcimento del danno esistenziale subito, tale danno è costituito dal timore, dallo stress e dall’ansia di avere aggravato le proprie condizioni di salute, fumando delle sigarette che, contrariamente alla dicitura light impressa sui pacchetti, provocano gli stessi effetti dannosi alla salute delle sigarette di tipo normale. In sostanza la c.d. pubblicità ingannevole, proprio nella funzione di “inganno” del consumatore, innesta il meccanismo della responsabilità aquiliana, dal momento che la differenza tra un prodotto “light”, apparentemente in grado di minare in misura minore la salute, e che in realtà crea danni equivalenti o più gravi di quelli del prodotto normale, si trasforma in pericolo di maggior danno che si intendeva evitare con l’utilizzazione del prodotto ritenuto più “leggero”. Gia sono state depositate alcune sentenze di condanna della multinazionale del Tabacco E T I ed i Giudici, accogliendo le doglianze predette, hanno sancito che subisce un danno non patrimoniale, riconducibile nell’alveo del danno esistenziale, il soggetto, che, indotto in errore da una pubblicità ingannevole (già accertata dall’Antitrust) come quella operata e diffusa dalle multinazionali produttrici di tabacco attraverso la dicitura ligths impressa sui pacchetti di sigarette, subisce un peggioramento della qualità della vita dovuto al fondato timore di poter contrarre in futuro malattie legate al fumo, che il consumatore credeva di aver scongiurato o comunque fortemente attenuato, passando dalle sigarette normali a fumare le sigarette pubblicizzate come più leggere. Insomma per il giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno, è apparsa del tutto fondata, alla luce del combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 c.c., soprattutto in relazione alla citata pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Tali pronunce, che aprono nuovi spiragli in merito al riconoscimento nel nostro ordinamento del danno esistenziale come autonoma voce di danno, in quanto racchiude in se il risarcimento di tutte le lesioni di posizioni giuridiche costituzionalmente rilevanti, dopo le pesantissime condanne subite dalle multinazionali del tabacco negli Stati Uniti, sono un primo passo nella direzione del riconoscimento da parte dei giudici di merito della sussistenza del nesso di causalità tra il consumo di sigarette e la nascita di alcune patologie di tipo cardiovascolare legate al fumo, affinché anche nel nostro paese i soggetti che hanno subito gravissimi danni alla salute a causa del vizio del fumo, possano veder riconosciuto il risarcimento del danno alla salute subito in conseguenza del fumo di qualunque tipo di sigaretta.
Nuove regole per fumatoriLa ratio della nuova legge e della circolare esplicativa in vigore dal 10 gennaio : • tutelare i diritti e la salute dei non fumatori dai rischi del fumo passivo ed estendere il divieto totale di fumare ai locali pubblici e privati, è calcolato che 15 milioni di persone convivono ogni giorno con almeno un fumatore, tra queste quattro milioni sono bambini .E’ vietato fumare :• negli ambienti di lavoro destinati ad attività d’ufficio, pubblici o privati, nonché nei locali chiusi degli esercizi pubblici, scuole, teatri, cinema discoteche etc., sui mezzi di trasporto pubblici treni, pulman, taxi, aerei, navi e nei circoli privati.Si può fumare solo in casa, per strada o in aree riservate :• negli spazi aperti, nei locali pubblici all’aperto, nei locali privati non aperti al pubblico e negli ambienti riservati ai fumatori muniti di idonei impianti di aerazione.• nei locali pubblici o privati le aree riservate a fumatori non sono obbligatorie, nel caso devono avere un’estensione minore delle aree riservate ai non fumatori, esser munite di porte a chiusura automatica e delimitate da pareti a tutt’altezza, senza trovarsi in zone di passaggi o peri non fumatori Le sanzioni:• sono previste sia per i trasgressori che per coloro che hanno l’obbligo di controllare, infatti, i titolari dei locali pubblici che non chiederanno l’ausilio delle forze dell’ordine per far rispettare la legge rischiano una multa fino a 2200 euro Nei locali pubblici non saranno obbligatorie le aree per fumatori