Furto d’identità: nel codice penale una norma ad hoc
Secondo i dati forniti
dall’Associazione bancaria italiana (ABI) in sede di audizione davanti
alla Commissione finanze della Camera il 10 novembre 2009, nell’ambito
di una indagine conoscitiva sul credito al consumo, risultano in
crescita e costano fra 1,6 e 2 miliardi, le frodi bancarie realizzate
tramite uso di dati personali anagrafici, fiscali o previdenziali di
terze persone per richieste di finanziamento. E’ quanto si legge
nella relazione parlamentare che ha accompagnato alla Camera un disegno
di legge volto ad introdurre nel nostro ordinamento sanzioni ad hoc e
severe contro il furto d’identità messo in pratica sia mediante
strumenti tradizionali (furto della corrispondenza o dei documenti),
sia attraverso la pirateria informatica.
Il provvedimento,
assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente il 9 dicembre
scorso, introduce, nel codice penale, l’articolo 494bis proponendosi,
nello specifico, di punire chi indebitamente acquisisca, in qualsiasi
forma, dati identificativi personali, codici di accesso o credenziali
riservate o in qualsiasi modo formi, ricostruisca o diffonda
informazioni individuali relative a persone fisiche o giuridiche al
fine di organizzare attività fraudolente mediante assunzione abusiva
dell’identità altrui o di una identità fittizia funzionale alla
formazione di un rapporto contrattuale di qualsiasi genere.
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il contrasto al furto d’identità
Art. 1.
(Modifica al codice penale)
1. Dopo l’articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:
«Art.
494-bis. – (Frode con falsa identità). – Chiunque indebitamente
acquisisca, in qualsiasi forma, dati identificativi personali, codici
di accesso o credenziali riservate o in qualsiasi modo formi,
ricostruisca o diffonda informazioni individuali relative a persone
fisiche o giuridiche al fine di organizzare attività fraudolente
mediante assunzione abusiva dell’identità altrui o di una identità
fittizia funzionale alla formazione di un rapporto contrattuale di
qualsiasi genere, anche attraverso l’invio massivo di corrispondenza
informatica ingannevole, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino
a 10.000 euro.
Chiunque, ottenuti abusivamente i dati identificativi
personali di cui al primo comma o comunque avvalendosi di falsa o
contraffatta documentazione di identità, concluda, sostituendosi ad
altri, rapporti contrattuali ovvero di mutuo, locazione o locazione
finanziaria, ovvero contratti bancari, assicurativi o societari,
finanziari di investimento o di finanziamento per l’acquisto,
l’abbonamento o il pagamento di beni o servizi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni
e con la multa da euro 15.000 a 25.000.
La pena è aumentata quando
il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale o se
riguarda una pluralità di parti offese».
Art. 2.
(Modifica al codice di procedura penale)
1. All’articolo 51 del codice di procedura penale, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente:
«3-quinquies.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli articoli 494-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, nonché dei reati di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla parte terza, titolo
III, capo II del codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le funzioni indicate
nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite
all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».