Fusione o scissione di S.p.a.: abolito di fatto l’obbligo di relazione
Ridurre gli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla
normativa in vigore: è questo l’obiettivo del decreto legislativo 13
ottobre 2009, n. 147 emanato in attuazione della direttiva europea 63
del 13 novembre 2007.
Per quanto riguarda l’obbligo di
far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di
una fusione o di una scissione di società per azioni, con la direttiva
2007/63/CE e con il decreto attuativo, è stato abolito sostanzialmente
tale obbligo, avendo stabilito che detta relazione non occorre, quando
tutti i soci concordano nel ritenerla non necessaria.
Direttiva 2007/63/CE
E’
stata emanata per modificare le precedenti direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE che prevedevano l’obbligo di far elaborare ad un esperto
indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una
scissione di società per azioni.
In particolare, nella
prima direttiva (78/855/CEE) era stato previsto che per ciascuna delle
società partecipanti alla fusione uno o più esperti indipendenti,
designati o abilitati da un’autorità giudiziaria o amministrativa,
dovevano esaminare il progetto e redigere una relazione scritta
destinata agli azionisti.
Era fatta salva la facoltà
d’ogni Stato membro di prevedere la designazione di uno o più esperti
per tutte le società partecipanti alla fusione, se tale designazione
provenisse da un’autorità giudiziaria o amministrativa.
Analogamente
l’altra direttiva (82/891/CEE) disponeva in tema di scissione,
prevedendo, in ogni caso, la possibilità degli Stati membri di non
applicare tale disposizione qualora tutti gli azionisti e portatori
d’altri titoli (che danno diritto di voto delle società partecipanti
alla fusione) rinunciassero.
La relazione dell’esperto è
stata ritenuta una “formalità superflua” (così definita nella proposta
della Commissione europea del 6 marzo 2007) ed il legislatore europeo
(il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea su proposta
della stessa Commissione) ha optato per una soluzione che prevedesse la
soppressione dell’obbligo di relazione da parte di esperti indipendenti.
La
superfluità della relazione è stata subordinata all’accordo di tutti
gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o
alla scissione e di tutti i detentori d’altri titoli che conferiscono
il diritto di voto in tali società.
Del resto, si è
fatto osservare, se la relazione è destinata a costituire uno strumento
conoscitivo per gli azionisti che devono poi procedere alle relative
determinazioni nell’assemblea demandata ad approvare il progetto di
fusione o di scissione, non vi è motivo alcuno per ritenere che di tale
strumento gli stessi azionisti non possano decidere unanimemente di
farne a meno.
In fase di discussione preliminare della
direttiva, parte della dottrina avvertì sulle incongruenze procedurali
per il fatto che, essendo tale relazione precedente all’assemblea, gli
amministratori avrebbero dovuto assumere extra assemblea la volontà dei
soci in tal senso.
Tuttavia, le controindicazioni fatte
rilevare da parte della dottrina, sul piano procedurale, non sono state
ritenute preclusive dell’eliminazione dell’obbligo, considerato
l’obiettivo di eliminare un onere gravante sulle imprese.
Fu
previsto (art. 4) che entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri
avrebbero dovuto emanare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.
Decreto Legislativo n. 147/2009
In attuazione della direttiva (2007/63/CE), è stato emanato il decreto legislativo 147/2009, che si compone di due articoli.
Con
l’articolo 1 sono stati modificati gli articoli 2501-sexies e
2505-quater del Codice civile nel senso indicato dalla direttiva.
In
particolare all’articolo 2501-sexies, sulla relazione degli esperti, è
stato aggiunto il comma ottavo che testualmente prevede: “La
relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano
all’unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione”.
Dall’articolo 2505-quater sulle “fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni”
è stata eliminata la previsione secondo cui le disposizioni
dell’articolo 2501-sexies potevano essere derogate con il consenso di
tutti i soci delle società partecipanti alla fusione.
Infine, con l’articolo 2 è stata dettata la disciplina transitoria nel senso che “le
disposizioni dell’articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni
i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle
società partecipanti alla fusione o alla scissione”.
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Per
comodità di lettura, faccio seguire il testo aggiornato degli articoli
2501-sexies e 2505-quater, con l’evidenziazione delle modifiche
apportate.
Art. 2501-sexies
Testo modificato 2501-sexies. Relazione degli esperti. Uno a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione b) le eventuali difficoltà di valutazione. La L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409-bis In ogni caso, le società Ciascun L’esperto risponde dei danni causati alle Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è La relazione di cui al |
Art. 25051-quater
Testo in vigore prima della modifica 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Se |
Testo modificato 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Se |