Garante Privacy, allarme telemarketing: necessario il consenso
Il Garante della Privacy torna incisivamente su un tema che riguarda tutto il Paese il “telemarketing selvaggio”, più volte segnalato dalle associazioni consumatori e dalle imprese. Per porre fine all’attuale illecita situazione, si è detto pronto a ricorrere anche alla Corte di Giustizia Europea.
E’ stato, pertanto, ribadito il principio che a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari, ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy, il mancato rispetto del divieto comporta, sanzioni amministrative e penali.
Nonostante l’aumento delle sanzioni, il settore delle chiamate pubblicitarie e dei fax indesiderati continua a non rispettare le regole. Nel nostro Paese il sistema si è rivelato facilmente aggirabile, anche per via delle differenti legislazione tra gli Stati europei: lo dimostra l’elevatissimo numero di denunce ricevute dal Garante ed i numerosi provvedimenti di condanna, in violazione del consenso e del trattamento intrusivo dei dati, compresi quelli che forse dovrebbero essere vietati del tutto (spamming). Senza contare che l’attuale sistema “opt-in” si presenta come un ostacolo alla concorrenza fra le imprese.
Le telefonate a scopi promozionali possono essere disciplinate in due sistemi diversi: opt-in (la chiamata è lecita solo se c’è il preventivo assenso dell’interessato) ed il opt-out (la telefonata è illecita solo se l’interessato si oppone). Attualmente è prevista in Italia la prima soluzione, teoricamente maggiormente protettiva del diritto dei consumatori a non essere disturbati.