Garante Privacy: illecito spiare le comunicazioni elettroniche del dipendente
Il Garante della privacy ha accolto il ricorso di una dipendente che lamentava l’illecita acquisizione, da parte del proprio datore di lavoro, di conversazioni intrattenute con alcuni clienti e fornitori. Tali conversazioni erano infatti state poste alla base del suo licenziamento. I contenuti di
comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti
nell’ambito del rapporto di lavoro – ha affermato in proposito il Garante – godono di garanzie di segretezza tutelate
anche a livello costituzionale.
In sostanza, a seguito di questo provvedimento, il datore di lavoro «non potrà effettuare alcun trattamento dei dati
personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi
alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale
acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria». Nel caso esaminato, ha
sottolineato il Garante, il datore di lavoro è incorso «in una grave
interferenza nelle comunicazioni», attuata, come ha ammesso lo stesso datore,
tramite l’installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente.
Per mezzo di tale software, il datore ha potuto visualizzare sia le
conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro
prima di uscire dall’azienda, sia quelle avvenute successivamente da un
computer collocato presso la propria abitazione.
Una procedura – prosegue
il Garante – evidentemente irrispettosa delle Linee guida del Garante per posta
elettronica e Internet e delle disposizioni poste dall’ordinamento a tutela
della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale
approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Spetta
al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali,
però le modalità devono comunque rispettare «la libertà e la dignità dei
lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche
essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di
pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy». Si tratta di
principi, conclude il Garante, da tenere sempre presenti, poiché l’esercizio
del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di
informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure
riferite a terzi.
La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Stampa il 30 settembre scorso.