Garante: spetta al giudice stabilire se violata privacy nell’ambito di un processo
Non è compito del Garante ma del Magistrato valutare se sia lecito il
trattamento dei dati personali da parte dell’avvocato o delle parti nel
corso di un processo e di stabilire se siano o meno utilizzabili gli
atti e i documenti da loro prodotti. E’ quanto afferma il Garante a
seguito di due segnalazioni e un reclamo inviati da cittadini che
avevano lamentato l’utilizzo di loro dati sensibili. Un caso
riguardava una causa di lavoro in cui erano stati prodotti dati
relativi a una vicenda giudiziaria penale; un altro riguarda una
separazione in cui erano state acquisite lettere private da cui si
rilevava la vita sessuale di una parte; un altro ancora riguarda la
produzione in giudizio di una e-mail con informazioni sullo stato di
salute di una parte. L’Autorità ha fatto notare che in base
all’articolo 160 del Codice della Privacy, “spetta al giudice definire
la validita’, l’efficacia e l’utilizzabilita’ di atti, documenti e
provvedimenti presentati o acquisiti nell’ambito del procedimento
giudiziario, anche se basati su un trattamento illecito di dati
personali”. Si tratta di una valutazione – spiega il Garante – che è
disciplinata da specifiche disposizioni processuali sia in ambito
civile sia in ambito penale.