GdP di Napoli – sentenza 23 maggio-20 giugno 2005
GdP di Napoli – sentenza 23 maggio-20 giugno 2005
Giudice D’Uva
Attore Raiola (avv. Mario Calò, Domenico De Giorgi) – convenuto Gest Line Spa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato alla parte convenuta in data 4 agosto 2004, l’attore, come in epigrafe rappresentato ed domiciliato, conveniva in giudizio, davanti al GdP di Napoli per l’udienza del 2 novembre 2004, la Gest Line Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale concessionario per il servizio riscossioni tributi della Provincia di Napoli, esponendo di essere proprietario dell’auto Volkswagen Golf tg BR 796 HV e di avere pertanto ricevuto, da parte della convenuta società, comunicazione, datata 29 giugno 2004, relativa al provvedimento di fermo amministrativo iniziato a suo carico, ed avente ad oggetto la predetta auto, sull’assunto di un credito di euro 1.052,81 vantato dalla convenuta concessionaria nei confronti dell’istante per il presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui alle cartelle esattoriali nn.07120000165260437000 – 07120010426505912000 – 07120020017155875000 – 07120030132726150000. L’attore deduceva la illegittimità del provvedimento di “fermo amministrativo” azionato a suo carico in via preliminare per la mancata emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 86 del Dpr 602/73 e quindi per la carenza di potere a riguardo da parte della convenuta concessionaria, ancora per violazione dell’articolo 24 Costituzione, per essere privo, il provvedimento di fermo in questione, dell’indicazione dei termini e delle modalità e dell’autorità giudiziaria davanti alla quale far valere il proprio diritto di difesa, nonché per la mancata indicazione e specificazione dei tributi dovuti all’amministrazione finanziaria attesa la mancata notifica all’attore delle cartelle esattoriali poste alla base del provvedimento di fermo con conseguente prescrizione dei tributi in esse indicati.
Concludeva pertanto l’attore dichiararsi l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo emesso a suo carico dalla convenuta concessionaria Gest Line Spa nonché di tutti gli atti ad essa collegati e discendenti perché contrari a norme di legge, accertarsi e dichiararsi l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati a vario titolo dalla concessionaria nonché l’omessa notifica delle cartelle esattoriali in questione, condannarsi la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall’istante in conseguenza del provvedimento di fermo da liquidarsi in via equitativa e comunque nei limiti di euro 1.033,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta Gest Line Spa in persona del legale rappresentate pro tempore, nel costituirsi, impugnava in fatto e diritto la domanda ed eccepiva la legittimità del provvedimento impugnato perché conforme alle norme di legge nonché l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali poste alla base del provvedimento stesso come da documentazione che allegava agli atti, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
All’udienza del 26 gennaio 2005, non avendo la causa necessità di particolare istruzione perché fondata per tabulas, veniva trattenuta per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti.
Motivi della decisione
In via preliminare si rende necessario qualificare la domanda posta dal ricorrente ai fini della competenza del giudice adito. Tale competenza va riconosciuta al giudice ordinario trattandosi a riguardo di compressione di diritti soggettivi perfetti. Difatti la domanda formulata dal ricorrente si pone come domanda di accertamento dell’illiceità del comportamento posto in essere dal concessionario Gest Line Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, che attraverso l’adozione del fermo amministrativo va ad incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridico patrimoniale di un soggetto mediante un vincolo di indisponibilità del bene nel senso della temporanea privazione del diritto di godimento dello stesso e cioè dello ius utendi fruendi. Difatti secondo parte della dottrina e della giurisprudenza l’adozione del provvedimento di fermo da parte del concessionario rappresenterebbe un atto discrezionale atteso che l’articolo 86 Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario “può” adottare il fermo amministrativo avendo altre strade da percorrere come il pignoramento o l’iscrizione di ipoteca. Certo è che trattasi di un atto amministrativo che si presenta come altamente discrezionale, ma proprio perché attribuisce ad un soggetto che esercita pubbliche funzioni un potere così incisivo nonché autoritativo che invece dovrebbe essere “vincolato” a specifici presupposti e dettagliatamente regolamentato, si traduce in atto arbitrario. Consegue che il fermo amministrativo è un atto illegittimo a prescindere dalla sua qualificazione in termini di discrezionalità o di vincolatività atteso che la discrezionalità, in mancanza di norme che la disciplinano,si trasforma in arbitrio, tanto più se si pensa che trattasi di atto sprovvisto di qualsiasi regolamentazione perché non seguito dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 86 Dpr 602/73, al punto da potersi disporre l’adozione dello stesso anche per cifre irrisorie contro il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 Costituzione, non solo ma trattasi di provvedimento che non indica, tra l’altro, nemmeno l’autorità alla quale è possibile fare ricorso con grave danno al diritto di difesa consacrato nell’articolo 24 Costituzione e contro i principi stabiliti nella legge 241/90 di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria laddove manchi la motivazione con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato il provvedimento amministrativo adottato. Sicchè anche se la domanda posta dal ricorrente si volesse qualificare sia come accertamento di lesioni di diritti soggettivi, che come lesione di interessi legittimi, non sarebbe esclusa la competenza giurisdizionale del giudice adito anche alla luce del nuovo orientamento della Suprema corte che con sentenza 500/99 a Su, ha riconosciuto la configurabilità della responsabilità civile della Pa ex articolo 2043 Cc al risarcimento dei danni causati da provvedimenti ed atti amministrativi illegittimi lesivi di interessi legittimi. Consegue che, in mancanza, di validi motivi che inducano a qualificare la domanda diversamente, va affermata la competenza del giudice ordinario e, in particolare nel caso di specie, del giudice adito in considerazione del valore della domanda.
Fatta questa precisazione, nel merito la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto si dirà qui di seguito.
In primo luogo ritiene questo giudice, al di là della fondatezza o meno delle ulteriori motivazioni addotte dall’attore, che nessun valore possa riconoscersi ad un provvedimento che non sia espressione diretta di una norma di diritto positivo. Il nuovo testo dell’articolo 86 Dpr 602/73, che disciplina la misura cautelare del fermo amministrativo facoltando il concessionario a disporre detto provvedimento sui beni mobili iscritti al PRA una volta decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, prevede espressamente all’ultimo comma: “… Con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro degli Interni e dei lavori pubblici sono stabilite le modalità ed i termini e procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.
Ebbene ad oggi detta disciplina non è stata emanata. Né consegue l’illegittimità del comportamento della Gest Line Spa, la quale in mancanza del regolamento ministeriale per la disciplina delle modalità dei termini e delle procedure per l’esercizio dei poteri di disporre ed iscrivere il fermo amministrativo sui beni mobili registrati del contribuente ha esercitato arbitrariamente un potere non concessole.
Relativamente alle ulteriori motivazioni poste dall’attore a fondamento della propria domanda ne va rilevata altresì la fondatezza atteso che dall’esame dei documenti in atti si evince che nessuna prova concreta ha fornito, per contro, parte convenuta relativamente alle eccezioni dalla stessa sollevate, le quali risultano prive di riscontro probatorio. Difatti parte convenuta nessuna prova ha fornito in ordine all’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali poste alla base del provvedimento di fermo, atteso che non solo non ha depositato le copie delle cartelle esattoriali in questione,bensì solo estratti di ruolo, ma dalla copia della relata di notifica relativa a tre delle presunte cartelle (07120000165260437000 – 07120010426505912000 – 07120030132726150000) si evince che le stesse non risultano notificate in quanto mancanti della firma del destinatario della notifica, nessuna prova ha invece fornito parte convenuta in ordine alla notifica della cartella n. 07120020017155875000.
Alla luce di tutto quanto esposto, in assenza del prescritto regolamento di attuazione, considerato che allo stato non emerge con ragionevole certezza la fondatezza della pretesa azionata da parte convenuta, considerata altresì la mancata notifica delle cartelle esattoriali e la mancata proporzionalità fra l’importo dovuto ed il danno derivante al ricorrente dal fermo amministrativo impugnato, il sottoscritto giudicante accoglie la domanda dichiarando la illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla Gest Line Spa.
L’emanazione di tale illegittimo provvedimento costituisce altresì comportamento sanzionabile sotto il profilo del cosiddetto danno esistenziale scaturente dalla minaccia dell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo, tale danno ritiene questo giudice doversi liquidare, all’attore, in via equitativa nella misura di euro 150.00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale procurato all’attore dall’illegittimo provvedimento emanato dal concessionario, atteso che l’istante era tenuto se non a provare dettagliatamente l’an ed il quantum dello stesso, quanto meno ad allegare gli elementi di fatto in base ai quali poter pervenire all’individuazione in concreto del medesimo anche se solo in via equitativa.
Le spese di causa come da dispositivo.
PQM
Il GdP, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara la illegittimità della procedura di fermo amministrativo azionata dalla Gest Line Spa in persona del legale rappresentante pro tempore in danno dell’attore annullandone il relativo provvedimento notificato con raccomandata a.r. 60355790726-0 del 29 giugno 2004 e, per l’effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da Raiola Vincenzo nei confronti della Gest Line Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna parte convenuta al risarcimento del danno esistenziale a favore dell’attore che viene liquidato in via equitativa in euro 150,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata dall’attore perché non provata;
3) condanna la Gest Line Spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore dell’attore, delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in euro 366,76 di cui euro 50,00 per spese, euro 166,76 per diritti ed euro 150,00 per onorario con attribuzione al procuratore dell’attore dichiaratosi anticipatario.