Gestire attività senza attrezzature proprie non è appalto, ma bensì lavoro subordinato
Non può
essere definito “appalto” l’atto di dare in gestione il proprio locale ad un individuo che non solo non utilizza mezzi propri, ma è anche pagata sulla percentuale del
fatturato con un minimo garantito.
A questa conclusione è giunto il Tar friulano con la sentenza n. 846 del 17 dicembre 2009, con cui ha spiegato che
“qualora il soggetto che lavora sia del tutto privo di organizzazione
tecnica ed economica di natura imprenditoriale, vale a dire di una
seppur minima organizzazione d’impresa con riguardo alle attrezzature,
al capitale e al personale, nonché di una autonomia imprenditoriale
tipica di un appaltatore che agisce in nome e per conto proprio e non
del committente esso fornisce una prestazione di mezzi (energie
lavorative) e non di risultato: la fattispecie negoziale andrebbe
qualificata, dunque, come lavoro parasubordinato o come lavoro
subordinato, non come appalto di servizi”.