Giudicato, legittimazione attiva, rigetto, sussistenza, precisazioni
La pronuncia di rigetto della domanda per difetto della
legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza della
titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per
inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto
valere, sicchè tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito,
idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva
della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio. (1-3)
(1) In tema di giudicato interno e duplicità di giudizi, si veda Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 19.08.2009 n° 18381.
(2) In materia di giudicato interno, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 15.06.2009 n° 13880.
(3) In materia di malattia professionale e giudicato, si veda Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 10.06.2008 n° 15344.
(4) In materia di malattie professionali, si veda anche Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 04.05.2007, n° 10212.
Tra i contributi della DOTTRINA recente, si vedano:
-CARRATTA, Rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del ”giudicato implicito”, in Giur. It., 2009, 6;
-CARBONE (V.), Difetto di giurisdizione e giudicato implicito, in Corriere Giur., 2008, 12, 1647;
-BUSCEMA, Giudicato implicito e processo tributario, in Fisco, 2008, 43;
-CISSELLO, Cass., SS.UU., n. 24883 del 9 ottobre 2008 – La rilevabilità del difetto di giurisdizione e il c.d. “giudicato implicito”, in Fisco, 2008, 40;
-SPUNTARELLI, L’intangibilità del giudicato come strumento per la tutela dei diritti, in Giur. It., 2008, 2;
-RICCI, Le Sezioni Unite dicono la parola definitiva sui poteri della Cassazione in tema di “giudicato esterno”, in Riv. Dir. Proc., 2008, 6, 1690.SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 22 aprile 2009, n. 9558
Svolgimento del processo
G.F.
ha adito il giudice di pace di Pignataro Maggiore per la condanna del
Comune di Pastorano al risarcimento dei danni, quantificati in Euro
516.46, riportati dalla sua autovettura nel percorrere una strada
comunale dissestata, priva di segnaletica indicante i lavori in corso.Il
giudice ha respinto la domanda per precedente giudicato, avendola già
rigettata, con sentenza divenuta definitiva per mancata impugnazione,
per difetto di legittimazione attiva Avverso la decisione il G. ha
proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Col
primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e
132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè omessa o insufficiente
motivazione su punti decisivi della controversia) il ricorrente ha
dedotto la nullità della sentenza perchè la motivazione non consente la
ricostruzione e il controllo del procedimento logico giuridico seguito
dal giudice per giungere alla decisione di rigetto, ossia per
motivazione carente o solo apparente.La censura è infondata,
avendo la sentenza impugnata esaustivamente spiegato le ragioni del
rigetto, con riferimento alla identità delle domande, per identità di
soggetti petitum e causa petendi, e al passaggio in giudicato della
sentenza precedentemente emessa.Col secondo motivo (violazione
e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c.
dei principi che regolano l’azione e il giudicato formale e
sostanziale, nonchè omessa o insufficiente motivazione su punto
decisivo della controversia) il ricorrente ha dedotto che il giudice di
pace ha errato, peraltro non motivando o motivando non adeguatamente,
nel rigettare la domanda per precedente giudicato, formandosi il
giudicato, anche quando soggetti petitum e causa petendi siano
identici, solo se la sentenza statuisca sul merito della controversia e
non, come nella specie, su una questione di rito, quale la
legittimazione ad agire in giudizio.Il motivo è inammissibile.
A
parte che, in mancanza di qualsiasi specificazione del ricorrente, la
pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad
agire va intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto
giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per
essere di un terzo il diritto fatto valere, sicchè tale pronuncia è una
decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata
formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la
stessa domanda in altro giudizio, le sentenze pronunciate dal giudice
di pace in controversie di valore non superiore ad Euro 1.032,91, da
ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice
abbia fatto applicazione di una norma di legge, sono ricorribili in
cassazione, con riferimento al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per
violazioni della costituzione, del diritto comunitario, dei principi
generali dell’ordinamento e, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia,
restando pertanto escluse le altre violazioni di legge, quale la
violazione dell’art. 2909 c.c., trattandosi di norma di carattere
sostanziale e non processuale.Il ricorso va dunque rigettato.
Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009.