Giudice amante del cliente: l’avvocato che chiede la ricusazione non commette reato
Ultima puntata della vicenda che ha visto coinvolto un giudice, al quale era stato chiesto di astenersi perché risultava «essere stata la partner di una relazione extraconiugale» con il marito di una cliente dell’avvocato ricusante, e lo stesso legale accusato di oltraggio.
Il caso
Dopo la condanna in primo grado per oltraggio al magistrato nei confronti dell’avvocato, che aveva chiesto in udienza la ricusazione del giudice, la Corte di appello aveva ribaltato il verdetto dichiarando che la condotta del legale non costituiva reato. Secondo quanto deciso in secondo grado, «essere partner di una relazione extraconiugale, in costanza di rapporto di coniugio ma comunque in stato di separazione, non è immorale e non è nemmeno socialmente riprovevole». Pertanto, l’avvocato che rappresenta tale situazione non offende il giudice. La Cassazione (sentenza 7193/13) sottolinea che il giudice di appello, dopo aver riconosciuto sussistente l’elemento oggettivo del reato, «ne ha escluso l’elemento soggettivo, in base al rilievo che il passaggio della dichiarazione concernente la relazione extraconiugale» era «finalizzato alla richiesta di ricusazione e connotato da un previo corretto invito all’astensione» rivolto al giudice. In conclusione – si legge in sentenza – «non può considerarsi in sé manifestamente offensivo e si risolve in definitiva in una mera formale illustrazione della situazione legittimante l’istanza ricusatoria». Vicenda definitivamente chiusa dunque e ricorso della parte civile rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it