Giudice che riduce diritti e onorari deve motivare
Una tirata di orecchie ai magistrati che riducono le note spese prodotte
dalle parti arriva dalla Corte di Cassazione. Secondo i Giudici del
Palazzaccio infatti il giudice che riduce l’ammontare complessivo di
diritti e onorari indicati nella nota prodotta dalle parti ha l’obbligo
d’indicare il criterio di liquidazione adottato.
È questo il contenuto della sentenza n. 25351, depositata il 29 novembre
2011 dalla Suprema Corte.
La decisione arriva a seguito del ricorso di un avvocato contro un
provvedimento reso nell’ambito di un procedimento ex l. 13 giugno 1942,
n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali
in materia civile) che aveva liquidato in suo favore il compenso
professionale per l’attività difensiva prestata nei confronti del Comune
di San Prisco in una causa di pagamento di indennità per occupazione
illegittima, decurtandolo notevolmente. La Cassazione ha spiegato che il
giudice è obbligato a specificare il criterio adottato in modo da
consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate,
attesa l’inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e
procuratore sancita dall’articolo 24 legge 794/42. Il giudice di merito,
infatti, non può limitarsi a una globale determinazione, in misura
inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari
di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione
dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo
di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento
della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle
tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma
del richiamato articolo 24 della legge 794/1942 (onorari di avvocato per
prestazioni giudiziali in materia civile).