Giudice di pace annulla multa e disapplica delibera illegittima del Comune
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Napoli – VI sez. civile, nella persona del dr. avv. Nicola Di Foggia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr.3399 di R.G. dell’anno 2004,
TRA:
ESPOSITO ROSARIO, selettivamente domiciliato in Napoli alla via Bernini, 25, presso lo studio degli avvocati Angelo Pisani e Simone Forte che lo rappresentano e difendono:
ATTORE;
E
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla p.zza S. Giacomo presso Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo degli avvocati Attilio Marino e Alfredo Avella:
CONVENUTO;
NAPOLIPARK s.r.l., in persona del l. p.t. selettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 17, presso lo studio dell’avvocato Luigi Pietro Rocco di Torrepadula, che la rappresenta e difende
CONVENUTA.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/12/2003 Esposito Rosario conveniva in giudizio il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. e la Napolipark s.r.l. in persona del l. p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa disapplicazione degli atti illegittimi della P.A. e declaratoria di nullità, inesattezza ed illegittimità di ogni consequenziale provvedimento, dichiarata e riconosciuta la nullità e l’inammissibilità di ogni contravvenzione al C.d.S elevata in violazione dei diritti dell’istante, e per l’effetto accolta preliminarmente l’opposizione proposta in virtù della normativa vigente l. 689/81 e per gli effetti dell’art. 203 C.d.S., previa sospensione dell’esecutività dichiarare l’annullamento e l’ archiviazione del presunto accertamento di infrazione al C.d.S. e delle contravvenzioni stesse nr. 12522312 ( non corrispondenti al vero e tra l’altro non rilevabile da un semplice ausiliario) e nr. 12544042 ( allegate), per palese ed evidente infondatezza ed inammissibilità degli addebiti e contestazioni medesime; accertare e riconoscere il diritto dell’istante, nonostante la sua sfortunata condizione di disabile, vessato, mortificato, offeso e discriminato dalla P.A. convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, personali, esistenziali e morali, soprattutto da rovinata festività natalizia, nessuno escluso subiti dallo stesso a seguito del grave ed imprevisto inadempimento contrattuale addebitabile alle convenute; accertare e riconoscere, previa disapplicazione della delibera sindacale del 25/11/2003, N. Prog. 877, il grave inadempimento contrattuale del Comune di Napoli in concorso con la NAPOLIPARK S.R.L. che in violazione del diritto acquisito riconosciuto ai residenti del Vomero muniti del permesso di sosta di parcheggiare le loro automobili nelle zone loro assegnate, ha successivamente, arbitrariamente ed unilateralmente ritenuto di eliminare tali aree di parcheggio e di multare i presunti trasgressori, tutto ciò in violazione del contratto e accordo raggiunto con gli stessi residenti; accertare e riconoscere conseguentemente che i danni per cui è causa si sono verificati per fatto, colpa e responsabilità unica ed esclusiva delle convenute e per l’effetto, accertata al regolarità della domanda condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, anche per la forzata demolizione del veicolo impossibile da parcheggiare per assenza di aree disponibili, danni non patrimoniali, danni esistenziali, come da rovinata festività natalizia, nessuno escluso, subiti dall’istante che a seguito dell’ordinanza sindacale, senza dubbio nulla, illegittima, infondata e lesiva dei suoi diritti assoluti e conseguente inadempimento contrattuale attuato nei suoi confronti, non solo è stato vittima di contravvenzioni illegittime per divieto di sosta elevato dagli ausiliari del traffico ma soprattutto è stato privato di ampie zone dove prima poteva parcheggiare la sua auto con il pagamento in suo favore della complessiva somma ritenuta equa nei limiti di Euro 1.100,00 o di quelle somme, maggiori o minori, che saranno ritenute giuste ed opportune dal Giudice adito oltre interessi legali e svalutazione monetaria; condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio , con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) che l’istante, purtroppo invalido e titolare sia del permesso di sosta per disabili n. 8779 del 04/04/2000 del Comune di Napoli, che di un permesso di sosta per residenti regolarmente rilasciatogli sempre dal Comune di Napoli tramite la Napolipark s.r.l. , ed ottenuto a seguito di complessa istruttoria sui requisiti, nonché contratto e pagamento in favore delle convenute della somma di euro 10,00 al fine di ottenere il titolo per la legittimazione a parcheggiare l’automobile nell’area di residenza; 2) che oltre al permesso di sosta per disabili che già da solo basterebbe a tutelare i diritti dell’istante e difenderlo da ingiustificabili vessazioni e disagi, l’ulteriore permesso di sosta pagato 10,00 euro, indubbiamente, legittima i residenti a parcheggiare all’interno delle aree di sosta delimitate dalle strisce blu che si trovano nelle adiacenze della propria residenza per l’intera giornata e senza dovere pagare la tariffa oraria ordinaria, invece dovuta dai non residente che parcheggiano nelle medesime strisce blu; 3) che pur in mancanza di ogni minimo preavviso, informazione, dovuta segnalazione, come tassativamente previsto dal Codice della Strada, l’istante, pur avendo parcheggiato, come solito fare quotidianamente, la propria auto all’interno delle strisce blu della zona riservatagli , ha trovato sul parabrezza del suo veicolo una contravvenzione per divieto di sosta e/o senza esporre titolo di pagamento e per violazione di un’ incomprensibile, assurda, illegittima ed illogica Ordinanza Sindacale N. 877 del 26/11/2003 ( tra l’altro non firmata dal Sindaco), elevato da personale della Napolipark s.r.l. fini al giorno prima, dediti invece, al controllo dei permessi di sosta dei residenti ; 4) che l’istante a seguito dell’inspiegabile, assurda, inammissibile contravvenzione al C.d.S. elevata a suo danno , in primo momento , pensava, ad un errore dell’ausiliare del traffico che non aveva visto il permesso di sosta su parabrezza della sua auto, ma , purtroppo, ben presto subiva altre contravvenzioni , elevategli e contestategli nei giorni successivi in uno all’intimazione di non parcheggiare nelle zone prima riservategli, sempre per divieto do sosta in virtù della predetta ordinanza sindacale n. 877 del 26/11/2003, tra l’altro mai affissa sulle strade; 5) che l’istante, solo tramite gli organi di stampa e il passaparola di altre vittime indifese dell’operato delle convenute, a seguito alle contravvenzioni subite è venuto a conoscenza che tali illegittimi ed inspiegabili verbali (allegati) erano stati elevati a causa dell’ordinanza sindacale prog. n. 877 del 25/11/2003, che impediva a tutti i residenti del Vomero, nel periodo compreso tra il 6/12/2003 e 11/01/2004, di parcheggiare i propri veicoli in tutte le strade principali del quartiere, anche se contrassegnate dalle strisce blu e che i residenti abitualmente utilizzavano; 6) che tale delibera sindacale è assolutamente nulla, illegittima, illogica, irragionevole e soprattutto in contrasto con la medesima autorizzazione concessa precedentemente ai residenti e quindi all’istante proprio dal Comune di Napoli e Napolipark s.r.l. legittimando a parcheggiare le proprie automobili nelle aere assegnate, previo pagamento anticipato della somma di 10,00 euro; 7) che i residenti, così come l’istante, a seguito della nuova disposizione sindacale non solo vedono notevolmente limitati i propri diritti alla circolazione, alla vita di relazione ed al parcheggio nei pressi delle loro abitazioni, tra l’altro contrattualmente acquisito e pagato, ma a causa della restrizione delle aree di sosta riservate ai residenti , hanno subito notevoli disagi e notevoli danni patrimoniali, nel caso dell’istante, consistente addirittura nella decisione di demolire definitivamente l’auto a causa dell’esasperazione provocatagli e dell’impossibilità di parcheggiare altrove l’auto (come da certificazione allegata), nonché pregiudizi personali ed esistenziali, come la rovina delle festività natalizie, a causa dell’ansia e dello stress per cercare una soluzione e/o nuovo parcheggio per il veicolo, il che risulta ormai veramente difficile e quasi impossibile nel quartiere Vomero; 8) che appare indubbia e palese la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Comune di Napoli e della Napolipark s.r.l. che, con negligenza, imperizia, scorrettezza e contravvenendo a tutti i canoni di trasparenza, informazione, buona amministrazione, hanno messo in atto un provvedimento in palese contrasto con il diritto acquisito e pagato, dei residenti del Vomero di parcheggiare le proprie auto nelle zone ad esse riservate in base all’autorizzazione e titolo mai revocatagli; 9) che infatti tale violazione costituisce un grave inadempimento perpetrato dalle convenute a danno dell’istante, infatti, con scorrettezza e mala fede, aggravata anche dal fatto di non aver dato nessun avviso preventivo agli interessati, si sono sottratte ai residenti, titolari del permesso di sosta nelle aeree a loro riservate, notevoli zone senza delimitazione alcuna, dove poter parcheggiare le auto, addirittura elevando delle contravvenzioni alle automobili che già si trovavano in quelle aree di parcheggio prima dell’ordinanza contestata ; 10) che l’istante , in virtù della normativa vigente Legge 689/81 e per gli effetti dell’art. 203 del C.d.S. ha inconfutabile diritto a proporre opposizione e chiedere la sospensione dell’esecutività , annualmente e archiviazione del presunto accertamento e delle contravvenzioni stesse ( allegate), per palese ed evidente infondatezza, irregolarità e nullità dei verbali oggetto di causa, a norma e per gli effetti della normativa vigente in quanto il veicolo di proprietà dell’attore si trovava nei giorni e nell’ora indicati nei verbali proprio nelle strade indicate e riservategli in virtù di regolare permesso di sosta rilasciatogli, previo pagamento, dalla P.A. convenuta, quindi non ha violato alcuna norma indebitamente contestatagli, come accertabile e dimostrabile in via istruttoria; 11) che a nulla sono valsi i reiterati tentativi per una revoca e/o modifica ed inspiegabile ed imprevisto provvedimento della P.A: , come si evince dalla dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’Assessore Luca Esposito, come sono rimasti inevasi i reclami per l’annullamento delle contravvenzioni e le richieste di bonario componimento della controversia, per colpa unica ed esclusiva delle convenute.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano entrambe le parti convenute Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t. e Napolipark s.r.l. in persona del l.r.p.t., che contestando la domanda attorea, chiedendone il rigetto nel merito ed eccependo il difetto di giurisdizione dell’adita Giustizia.
Nessuna delle parti compariva personalmente, pertanto, falliva il tentativo di conciliazione.
Venivano acquisiti gli atti. La causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e merita, pertanto , accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rilevato che l’istanza attorea è protesa principalmente all’annullamento dei verbali di contravvenzione alle norme del C.d.S, nr. 12522312 elevato il 06/12/2003 e nr. 12544042 elevato l’08/12/2003 dalla Polizia Municipale di Napoli , ai sensi e per gli effetti della legge 689/81.
Ebbene, l’impugnazione in sede giurisdizionale dei verbali di contravvenzione del C.d.S. sono disciplinate dalla legge 24/11/1981 nr. 689, la quale all’art.22, terzo co. , prevede che l’opposizione debba essere presentata, come nel caso di specie, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione stesso con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice Competente.
Nel caso che ci occupa l’impugnazione che però è stata introdotta con citazione.
Tale circostanza non ne decreta l’inammissibilità.
“L’opposizione ad Ordinanza ingiunzione ex. art. 22 ella legge 689/81 va proposta con ricorsola depositarsi nella cancelleria del Giudice adito il termine perentorio ivi fissato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell’indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso” ( vedi per tutte Cass. Civ. sez. III, 02/08/2000, nr. 10127).
Invero, l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Comune di Napoli, in data 09/12/2003 e depositato in cancelleria per l’iscrizione della causa in data 19/01/2004. Si ravvisa, quindi, il pieno rispetto dei termini di cui alla legge 689/81 con salvezza dell’atto e del contraddittorio.
Discende da quanto precede che la domanda è pienamente ammissibile e procedibile sia ai sensi della citata normativa che dell’art.163 c.p.c. , in combinato disposto con l’art. 318, stesso codice.
Relativamente al verbale di contravvenzione nr. 12544042 del 08/12/2003, l’opposizione appare fondata.
Parte attrice è titolare innanzitutto di permesso “parcheggio invalidi “ con scadenza il 03/04/2005.
Ebbene, il solo possesso di questa concessione con l’esposizione del relativo contrassegno sulla vettura sanzionata, circostanza quest’ultima che non appare contestata, di per se sola rende invalida la contravvenzione. E’ evidente, quindi, come l’infrazione amministrativi non potesse essere contestata alla parte ricorrente legittimamente autorizzata alla sosta , già ai sensi degli art. 11 e 12 del d.p.r. 503/66 .
Ma vi è di più.
Nella più volte contestata ordinanza sindacale nr. 877 del 28/11/2003 si prevedeva specificamente: “sono esclusi dal divieto di sosta (tra l’altro) le auto al servizio delle persone a ridotta capacità motoria che espongono l’apposito contrassegno.”
E’ palese, dunque, che anche in base all’ordinanza sindacale richiamata non potesse essere contestata l’infrazione alla parte attrice, anche er questo legittimamente autorizzata alla sosta nella zona riservata. Ma veniamo più da vicino agli effetti sui i cittadini ed in particolare agli effetti prodotti alla sfera giuridica, economica e sociale della parte attrice, dall’ordinanza sindacale del Comune di Napoli VII direzione centrale – Servizio Viabilità e Traffico, nr. 877 del 26 Novembre 2003, a firma dell’assessore alla mobilità e sicurezza urbana.
Innanzitutto va sgombrato il campo dalle affascinanti tesi della difesa attorea, in merito ad una presunta responsabilità contrattuale in capo al Comune di Napoli e Napolipark s.r.l., per avere parte istante contrattualmente acquisito il diritto alla sosta.
Il procedimento concessorio su cui si poggia e si fonda la possibilità per l’utente, residente nelle zone indicate dalla Pubblica Amministrazione, di poter sostare il proprio veicolo anche a titolo oneroso, disciplinato dagli artt. 7 e 27 del C.d.S., non può mai assurgere a fonte contrattuale.
Sebbene la Suprema corte di Cassazione, in una sparuta quanto rara decisione ( vedi Cass. civ., sez. I, 24/07/1999, n. 8027), abbia dichiarato che “in relazione ad un’area destinata, ex art. 7 del d.lg. n. 285 del 1992(nuovo codice della strada), a parcheggio non custodito, non è inconcepibile, di per sé, l’instaurarsi di un contratto di parcheggio privato (perfezionabile perciò anche ai sensi dell’art. 1327 c.c.) con il soggetto cui sia stata affidata dal comune la gestione del parcheggio medesimo ai sensi dell’art. 12 l.23 dicembre 1992 n. 498”, in genere e nella fattispecie, non possono mai venire in essere i presupposti di cui agli artt. 1326 e segg. c.c..
Va dissentito l’indirizzo giurisprudenziale citato, in quanto nella realtà, per il suo stesso estrinsecarsi modale, la sosta delle vetture su aree demaniali, seppur a ciò destinate, e sebbene in virtù di specifica autorizzazione della P.A. non integra mai gli estremi del contratto atipico di parcheggio. Il comune faculta il cittadino alla semplice sosta del proprio veicolo all’interno degli spazi individuati; ma il cittadino non acquisisce, per ciò stesso il soggettivo al parcheggio dell’auto su di un’area specifica e perfettamente individuata e occupabile in via esclusiva.
L’ Ente Pubblico nel concedere il permesso di sosta al residente, non gli concede il diritto all’uso esclusivo di una porzione dell’area adibita a parcheggio, a differenza di quanto può accadere nelle concessioni di suolo pubblico, non certo assimilabili al caso che ci occupa.
Bisogna a questo punto procedere alla cognizione incidentale dell’atto amministrativo ex art. 4 e 5 della cosiddetta “Legge di abolizione del contenzioso amministrativo- Legge L.A.C.”, ovvero il RD. n. 2248 del 30/03/1985.
Ciò premesso, l’ordinanza sindacale n. 877/2003 va analizzata attraverso le regole di imparzialità di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi (Cass. civ. Sez. Unite n. 500/1999), al fine di verificare se a leso un qualche interesse legittimo dell’interessato odierno attore.
Parte attrice è titolare di concessione comunale alla sosta ai residenti come appare provato dalla ricevuta rilasciata dalla Napolipark n. V06172 del 19/06/2003 e non contestato dalle parti convenute.
In base a tale titolo, il comune di Napoli gli ha concesso la possibilità di sostare la propria vettura, a titolo gratuito, nelle zone individuate ed adiacenti la propria residenza, in base all’art. 7 del C.D.S..
Permesso, che si deve intendere a titolo gratuito, non rilevando l’irrisoria somma di euro 10,00 versata poiché appare sproporzionata se intesa quale corrispettivo oneroso.
Questa concessione configura in capo al concessionario una posizione, meritevole di tutela, di affidamento del soggetto in contatto con la P.A. ha nella stessa. Si vuole intendere per contatto quello che la Giustizia amministrativa (vedi Consiglio di Stato, sez. V 06/08/01 n. 4239), ha individuato come “contatto sociale” o come “contatto sociale qualificato” che ingenera nel privato un obiettivo affidamento ad un comportamento legittimo dell’amministrazione ed una legittima aspettativa affinché la propria posizione giuridica rispetto ad un bene non sia lesa dalla P.A..
E’ pur vero che la P.A. nell’ambito dell’esercizio della funzio9ne amministrativa è dotata di ampio potere discrezionale che, nella specie lo ha esercitato anche in base all’art. 27, V co. C.d.S. dove è statuito che l’autorità competente che ha emanato la concessione può revocarla in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
Ebbene, innanzitutto, va rilevato che i concetti di “pubblico interesse” e “tutela della sicurezza stradale” risultano all’occhio dell’operatore assai generici e assimilabili a contenitori i quali tutto o quasi possono contenere. Il legislatore, in ogni caso, anche se in maniera infelice, ha previsto delle situazioni in virtù delle quali, od, all’avverarsi delle quali è possibile revocare una precedente concessione. Va rilevato anche che, però , la revoca di una concessione , od in generale qualunque atto amministrativo va adeguatamente motivato, onde consentire all’interessato e/o agli interessati di potere esercitare un opportuno controllo dell’attività amministrativa e , non ultimo , di potere esercitare il diritto di difesa.
Nel caso che ci occupa, per la verità, dalla lettura della parte motivata della cennata ordinanza sindacale 877/2003, non traspaiono questi sopravvenuti motivi di “pubblico interesse” e/o “di tutela della sicurezza stradale”, richiesti dalla Legge, e tali da giustificare l’atto amministrativo.
La semplice necessità, da una parte, di limitare l’afflusso e la sosta di veicoli privati all’interno del Bacino Centrale di Napoli durante le festività natalizia, in uno col fatto che sulle strade del Vomero la ricerca di un posto auto libero rallenta il deflusso veicolare ed aumenta la congestione veicolare e l’ inquinamento del quartiere, non accompagnata, dall’altra parte, quanto meno, dall’adeguata ricerca di soluzioni alternativa per la sosta dei veicoli dei residenti, pone seri dubbi sull’opportunità ed adeguatezza dell’ordinanza sindacale impugnata.
La cronologia degli eventi non fa che confermare gli espressi dubbi.
Invero, l’ordinanza sindacale in esame, a seguito delle forte contestazioni dei cittadini destinatari, a distanza di appena un mese veniva parzialmente revocata e corretta.
Questi i fatti, dai quali discende che l’ordinanza sindacale 877/2003 appare illegittima, perché in contrasto con le regole d’imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, nonché in palese violazione della Legge 241/90, che impone una adeguata motivazione.
Discende da quanto precede ed all’esito dell’esame incidenter tantum che l’ordinanza sindacale nr. 877/2003, va, quindi, disapplicata e dichiarata priva di effetti nei confronti della parte attrice, in quanto titolare di regolare concessione comunale alla sosta residente.
“Nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, anche nella disciplina anteriore alla legge 24/11/1981, nr. 689, deve riconoscersi al Giudice ordinario (munito di competenza giurisprudenziale a tutela del diritto soggettivo dell’opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all’infuori dei casi espressamente previsti )il potere di sindacare incidentalmente (ai fini della disapplicazione) gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell’ordinanza. Né un tale sindacato può ritenersi precluso per la mancata previa impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, dell’atto presupposto, ove la relativa potenzialità lesiva si sia attualizzata solo con l’adozione dell’atto presupponente che chiude la sequenza procedimentale” ( cass. civ., sez. un. 29/04/2003, n. 6627).
Accertata l’illegittimità dell’atto amministrativo presupposto e dichiaratane la disapplicazione al caso concreto, va rilevato che l’ordinanza sindacale in esame, per tutte le ragioni sin qui esposte, ha leso l’interesse legittimo dell’attore Esposito Rosario.
Interesse legittimo, individuato nell’affidamento ed aspettativa che l’attore aveva risposto nella Pubblica Amministrazione, al momento che questa gli aveva rilasciato una regolare concessione, a seguito di istruttoria e verificazione dei requisiti, alla sosta del veicolo di proprietà nelle aree, a ciò peculiarmente destinate, adiacenti la propria dimora.
La lesione di questa posizione meritevole di tutela giuridica, secondo il dettame del Supremo Arconte ( vedi la più volte richiamata sentenza a S.U. civ. nr. 500/99), configura in capo al comune di Napoli una responsabilità da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..
“Rispetto al giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi da parte della p.a., non è ravvisabile una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento, potendo l’illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell’illecito, essere direttamente conosciuta dal G.O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena ed esclusiva del G.A. ex d.lg.31 maggio 1998 n.80) ai fini e nei limiti della disapplicazione dell’atto stesso” (Cass. civ., Sez.Un., 22/07/1999, n.500).
Per la dimostrazione del danno, va utilizzato lo strumento probatorio delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c.. Si può ritenere, infatti, dimostrata la lesione della posizione meritevole di tutela dell’interessato per la sola illegittimità accertata dell’ordinanza sindacale 877/2003.
Seguendo tali argomentazioni, risulta, quindi, provato, in fatto, che l’Amministrazione comunale di Napoli, ha legittimamente revocato la concessione per la sosta quale residente al sg. Esposito Rosario.
Risulta, altresì, dimostrato anche l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano della pubblica amministrazione, per aver violato le regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (art. 97 Cost.).
I fatti fin qui accertati, quindi, ai sensi del principio di cui all’art. 2729 c.c., sommati tra loro, danno la dimostrazione piena ed inconfutabile dei presupposti sui quali parte attorea fonda la propria domanda, ovvero sia: titolarità di una preventiva concessione amministrativa; revoca della detta concessione per effetto di una ordinanza sindacale illegittima; accertamento dell’elemento psicologico che configura anche la “colpa” della P.A. intesa come apparato; esistenza del “danno ingiusto” subito dall’interessato ex art. 2043 c.c.( Cass. Civ. S.U., più volte citata).
Nella fattispecie va ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l’atto illegittimo ed il danno, da intendersi come solo ed unico danno non patrimoniale subito dall’attore.
Invero, la parte attrice sebbene lo abbia richiesto, non ha fornito prova alcuna di un danno di natura patrimoniale.
Il ricorso alla concezione “probabilistica” del rapporto causale, richiamata dal principio dell’id quod plerumque accidit, nella serie di concause, tende a individuarne quella adeguata.
Nel caso che ci occupa, il Legislatore, nell’intento di evitare il rischio di danno, ha predisposto lo strumento normativo che minimizza il rischio. Le norme sono nella legge 241/90, in via generale, che impongono alla P.A. di motivare adeguatamente gli atti amministrativi, ed, in particolare nel C.d.S. all’art. 27, dove statuiscono che l’Autorità competente, possa revocare una precedente concessione, solo quando si concretano determinate condizioni.
Orbene, l’inosservanza delle norme stesse che minimizzano il rischio, nonché l’inosservanza delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) costituisce, di per sé, il nesso causale tra il fatto vietato ed il rischio che le norme volevano evitare.
Di fronte ad evento di tale complessità e di grande rilievo sociale, come quello dell’esercizio della funzione amministrativa dell’Autorità Pubblica, al cittadino risulta gravoso, se non impossibile, dare la prova che l’illegittimità dell’atto amministrativo sia causa adeguata o “conditio sine qua non” al prodursi del danno ingiusto.
Consegue da quanto sopra che, la violazione delle norme di legge e delle regole costruite dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, preordinate ad evitare l’evento dannoso, configura la piena responsabilità in capo a chi tale violazione ha perpetrato.
Nella specie, la violazione della Legge 241/90 e dell’art. 27 del C.d.S., accertate, costituisce il nesso causale tra l’atto illegittimo e l’evento dannoso derivato ai destinatari dell’atto stesso.
Anche lo strumento delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c. porta a desumere il nesso causale secondo il principio dell’id quod plerumque accidit.
Nella specie, quindi, va risarcito il solo danno di natura non patrimoniale, meglio individuato come esistenziale, per la compromissione che l’attore ha patito alla sua esistenza, già naturalmente compromessa e meritevole di tutela in quanto persona con ridotta capacità motoria, individuabile negli estremi disagi di dover trovare altra e adeguata sosta al proprio veicolo, in zona più distante dalla propria dimora, con tutte le conseguenze che si può immaginare ne sono discese per la difficoltà di deambulazione.
Non sono stati provati altri danni, sia sotto l’aspetto patrimoniale che non.
Ai fini della entificazione non può che supplire il criterio equitativo ex art. 1226 c.c..
Si ritiene, dunque equo, in considerazione della situazione di fatto concreta, che non si è protratta per notevole tempo, della condizione di disabile della parte attrice, liquidare la somma di euro 500,00, all’attualità.
La domanda così come formulata nei confronti della convenuta Napolipark s.r.l., appare infondata e va respinta.
Invero, la Napolipark s.r.l., essendo la mera concessionaria degli spazi adibiti a sosta veicolare, in virtù di contratto e delibere comunali, va esente da responsabilità, non potendo non far applicare l’ordinanza sindacale contestata.
Giuste ragioni inducono il Giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta Napolipark s.r.l..
Al risarcimento del danno così come sopra liquidato, oltre che alle spese di giudizio liquidate come in dispositivo, va condannato il solo Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t..
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A. accoglie parzialmente la domanda proposta da Esposito Rosario;
B. annulla il processo verbale di contravvenzione nr. 12544042 elevato in Napoli il 08/12/2003, poiché illegittimo;
C. dichiara illegittima l’ordinanza sindacale nr. 877 del 26/11/2003, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del R.D. 2248/1865 e per l’effetto la disapplica nei confronti della parte attrice;
D. condanna il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese della presente procedura sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi euro 550,00, di cui euro 250,00 per diritti, euro 300,00 per onorario, oltre rimborso spese generali (nella misura del 12,50 dei diritti e degli onorari), i.v.a. e c.p.a. come per legge, da attribuirsi agli avv.ti Angelo Pisani e Simone Forte, dichiaratisi anticipatari;
E. respinge la domanda così come formulata nei confronti della convenuta Napolipark s.r.l., nella persona del l.r.p.t.;
F. compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta Napolipark s.r.l..
Così come deciso in Napoli il 07/03/2005.
Il Giudice di Pace
(dr. avv. Nicola di Foggia)