Giudice di Pace: azioni spettanti al terzo danneggiato in sinistro stradale
“Il terzo trasportato può agire ai sensi dell’articolo 141 del Decreto Legislativo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, con l’azione di cui all’articolo 283 stesso codice“.
Nel merito, il Giudice di Pace ha ritenuto fondata e pertanto accolta la domanda di risarcimento.
In particolare, secondo il Giudice: “Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la certificazione medica, con la copia del libretto di circolazione e con la costituzione della compagnia di assicurazione che nulla ha eccepito in merito. Tutti i documenti sono allegati agli atti. La versione dell’incidente prospettata dall’istante ha trovato conferma nell’interrogatorio formale reso dal convenuto responsabile civile. Egli ha confermato che si trovava alla guida del suo motociclo sull’autostrada A3, all’altezza dell’uscita Portici-Bellavista, quando scivolava su di una chiazza di gasolio esistente sulla strada e cadeva a terra in uno al trasportato (odierno attore) che riportava lesioni. Tale versione, però, è corretta dalla sentenza passata in cosa giudicata emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale ha dichiarato l’esclusiva responsabilità, nella produzione dell’evento, dell’odierno convenuto”.
Ancora: “Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall’istante, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l’applicazione della presunzione di cui all’art.2054, 2° c., cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l’effettiva condotta tenuta dal conducente. Nella specie, poi, trattandosi di lesioni a trasportato è esclusa, a priori, l’applicabilità della disposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilità palese del conducente del motociclo per l’inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia ed in particolare del codice della strada“.
Sul risarcimento dei danni, il Giudice ha rilevato che “Per quanto attiene alle lesioni riportate dall’istante, questo Giudice ritiene di quantificarle in via equitativa, in relazione alla scarsa documentazione medica, ed alle lievi lesioni in essa evidenziate. Pertanto, rilevato che la durata dell’inabilità temporanea, desumibile dai certificati medici allegati, è stata di giorni 3 quella totale e di giorni 5 quella parziale al 50% e giorni 10 al 25%, assumendo un valore economico di € 43,00/giorno si determina un indennizzo di € 600,00, comprensivo del danno morale, dei disagi derivati dall’infermità e delle spese mediche forfetizzate. Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza. Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali”.