Giudice di Pace: danno da vacanza rovinata
Interessante e articolata sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli in materia di danno da vacanza rovinata.
Secondo il Giudice, in ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore è applicabile il dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio.
In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.
Il Giudice di Pace ha ricordato che “La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art.2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.
“Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l’annullamento del viaggio a Roatan, gli attori hanno perso un’occasione di vedere luoghi sognati ed agognati e di godere del clima rilassante di quei luoghi. Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in € 300,00 per ciascun attore”.