Giudice di Pace di Chiavari: assegno a vuoto, condannata e multata Poste Italiane
Nel 2007 un chiavarese vendette alcuni mobili antichi ad un antiquario torinese, che espone al mercato dell’antiquariato chiavarese e che lo pagò con un assegno Poste Italiane S.p.A.. Portato all’incasso presso la propria banca, il creditore scoprì, però, che l’assegno era stato emesso in difetto di provvista (“a vuoto”) e venne, quindi, protestato.Dopo un infruttuoso tentativo di pignoramento a San Mauro Torinese in casa dell’antiquario per recuperare il proprio credito, il chiavarese citò in giudizio davanti al Giudice di Pace di Chiavari sia l’antiquario sia Poste Italiane S.p.A. per obbligarli al pagamento della somma a lui spettante.Il Giudice di Pace di Chiavari, Dott.ssa Anna Maria Minniti, ha recentemente accolto la tesi prospettata dall’attore e condannato Poste Italiane S.p.A. a pagare non solo l’intero importo dell’assegno, per non aver rispettato gli obblighi imposti dalla legge, ma anche una sanzione pecuniaria di 500,00 € per non aver, nell’esercizio della sua funzione di natura pubblicistica, diligentemente vigilato e, quindi, non aver garantito la sicurezza e la fiducia degli utenti finali nella circolazione degli assegni, (oltre alle spese processuali).La legge n. 386 del 1990 (come modificata dal D. Lgs. n. 507 del 1999) prevede che, in caso di emissione di un assegno in difetto di provvista, l’istituto di credito (sia esso una Banca o Poste Italiane S.p.A.) deve iscrivere il nominativo del traente nell’archivio C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria) per rendere noto il pagatore inaffidabile e inibirgli per sei mesi la possibilità di emettere altri assegni.Ciò non facendo, l’istituto di credito è obbligato a pagare tutti gli assegni che vengono emessi successivamente al primo in difetto di provvista.Nel caso specifico il creditore ha dimostrato in giudizio che l’antiquario, prima di emettere l’assegno “in favore” del chiavarese, aveva sottoscritto altri due assegni in difetto di provvista (a S. Vittoria d’Alba e a Chieri) e in relazione ad essi Poste Italiane S.p.A. omise quanto ad essa imposto per legge.
(Giudice di Pace di Chiavari, Dott.ssa Anna Maria Minniti, Sentenza 29 aprile 2010, n.359).