GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA) n. 4706/00 –
GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI (NA)
Insidia e trabocchetto
Dei danni provocati ad un utente della strada comunale per lavori non eseguiti a regola d’arte (nella specie profonda buca che aveva determinato lo sprofondamento dell’auto) rispondono l’ente che ha eseguito i lavori con il Comune proprietario ai sensi dell’art. 2051 c.c. essendo quest’ultimo tenuto non solo alla manutenzione ma anche alla custodia della strada e, quindi, a vigilare e controllare l’operato dell’ente incaricato dell’esecuzione dei lavori al fine di impedire che arrechino danni a terzi.
TESTO |
SENT.N.__________
CRON.N.__________
REP. N.__________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4706/00 – Affari Contenziosi Civili – aventi ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
…. elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla Via ……n…. presso lo studio dell’Avv. …… che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto introduttivo; ATTRICE
E
COMUNE DI ……, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli alla …….n… presso lo studio dell’avv. ….. che lo rapp.ta e difende giusta delibera della G.M. n.60 del 20/4/00; CONVENUTO
NONCHÉ
SOC. COOP. ….. a R.L., in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Caserta al Viale ….n..presso lo studio dell’avv. ….. che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; CHIAMATA-CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attrice: dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di ….. e/o della Società Coop. …… in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarli, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 353,64, oltre fermo tecnico, interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per il convenuto Comune di …….: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; in subordine dichiarare l’esclusiva responsabilita’ della Societa’ Coop. …..; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per la chiamata Coop. ……: rigettare la domanda; in subordine dichiarare l’esclusiva responsabilita’ del Comune di …. e condannarlo al risarcimento dei danni richiesti dall’attrice; in caso di soccombenza condannare la S.p.A. …. tenuta alla malleva della Soc.Coop.; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
……., con atto di citazione ritualmente notificato al COMUNE DI ….. il 13/4/00, lo citava in giudizio, in persona del Sindaco pro-tempore, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto Fiat 600 tg….. nel sinistro stradale avvenuto il 20/6/99 in …. alla Via …..
Nell’atto di citazione premetteva:
– che nell’occasione la sua auto finiva con le ruote anteriore e posteriore destre in una profonda buca esistente sul manto stradale, non segnalata e non visibile, costituendo un’insidia e trabocchetto;
– che a causa del sinistro la sua auto riportava danni per il cui ripristino è stata preventivata la spesa di £.684.640 come da preventivo prodotto;
– che, sebbene ritualmente invitato a risarcire i danni con nota del 24/6/99, il Comune di …. non vi ha provveduto.
Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune di …. che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in causa la Società Coop. …., appaltatrice dei lavori sulla strada comunale. Si costituiva la Coop. …. che, a sua volta, chiedeva di chiamare in causa la S.p.A. …. per essere mallevata da eventuale responsabilità ad essa imputabile. Si costituiva, infine, la S.p.A. …. che eccepiva la nullità della chiama in causa per difetto della procura rilasciata dalla Coop. …. al suo difensore e chiedeva l’estromissione dal procedimento.
Con sentenza parziale n.3089 del 3 settembre 2001, considerato che il procuratore della Srl Coop. …. non era munito di procura speciale per introdurre nel processo una nuova e distinta controversia fondata sul rapporto contrattuale di assicurazione, diverso da quello dedotto in causa (responsabilita’ extracontrattuale), veniva dichiarata la nullità della chiamata in causa della S.p.A. …. ed estromessa dal procedimento. Con separata ordinanza, poi, veniva disposta la comparizione personale delle parti per il libero interrogatorio ed il tentativo di conciliazione, nonché ammessi i mezzi istruttori richiesti. Raccolte le prove ed acquisita la documentazione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all’udienza del 21/6/02, con termine di 20 giorni per il deposito di note, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni del 24/6/99 con prot.n.10363.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
La legittimazione attiva è stata provata con la copia del libretto di circolazione; quella passiva della Soc. Coop. …. è stata provata con la copia del contratto per l’appalto dei lavori di realizzazione della rete idrica della via …. del Comune di ….; quella passiva del Comune di …. non è stata contestata.
La versione dell’incidente prospettata dall’attrice ha trovato conferma nella circostanziata deposizione dei testi. Essi hanno dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovati, uno a bordo della propria auto e l’altro a bordo dell’auto dell’istante, e di aver visto quest’ultima sprofondare con le ruote anteriore e posteriore destre in una profonda buca piena d’acqua, non visibile e non prevedibile perché non segnalata.
L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile la concorrente responsablità dei convenuti nell’accadimento del sinistro de quo.
La responsabilità della Soc. Coop. ….. discende dal contratto di appalto stipulato con il Comune di ….. per la realizzazione della rete idrica della Via ….., con il quale si obbligava ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e ad osservare tutte le norme vigenti allo scopo di prevenire infortuni e danni a terzi.
Dall’espletata istruttoria è emerso che i lavori erano stati ultimati ma, non a regola d’arte, talché si era formata, sul manto stradale una profonda e lunga buca che aveva procurato, poi, lo sprofondamento dell’auto dell’attrice.
La responsabilità del Comune di ….. discende dalla considerazione che, essendola strada di proprietà pubblica, l’Ente è tenuto non solo alla sua manutenzione, ma anche alla sua custodia, con conseguente applicazione, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi, incaricati dell’esecuzione di lavori su detto bene, vi procedano in maniera tale da arrecare danni ad altri, come nel caso di specie.
La concorrente responsabilità del Comune deriva anche dal fatto che lo stesso è tenuto, nell’ipotesi in cui una strada sia aperta al traffico, ad assicurare l’efficienza e la sicurezza della sede stradale, rispondendo per ciò stesso nei confronti dei terzi della colpevole carenza di controlli al riguardo, anche nell’ipotesi in cui abbia affidato dei lavori ad altro soggetto, e salva la possibilità di rivalersi verso detto soggetto nell’ambito dei rapporti contrattuali interni. Va, infatti, ricordato che l’art. 14 del C.d.S. obbliga l’Ente proprietario alla manutenzione delle strade ed all’apposizione della segnaletica prescritta. In sostanza, la responsabilità del Comune deriva non da un generico obbligo di custodia, ma direttamente, ed inderogabilmente, dal fatto che, aperta la strada al traffico veicolare e pedonale, esso è tenuto ad assicurare la sicurezza degli utenti, a prescindere da quali rapporti lo leghino a chi abbia in custodia la strada stessa o vi abbia effettuato dei lavori.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso che: anche se vi è un potere discrezionale dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla manutenzione delle strade, ciò non la esonera dall’obbligo di eliminare, o almeno di segnalare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dal conducente del veicolo con l’uso della normale prudenza; il principio del neminen laedere impone anche all’amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Cass. 24/1/95 n.809).
Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati dal veicolo dell’attrice non trova la sua attendibilità, nella voce sostituzione ammortizzatori la cui spesa non è stata provata; il semplice preventivo non può assurgere a prova che, effettivamente, gli ammortizzatori siano stati sostituiti.
Pertanto, considerata la documentazione prodotta e le prove assunte, questo Giudice ritiene di procedere ad una valutazione equitativa e di quantificare il danno nella misura complessiva di € 250,00, comprensiva degli interessi e della svalutazione dalla data della messa in mora fino alla data della presente sentenza.
Dalla data della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …. nei confronti del COMUNE DI ……, in persona del Sindaco pro-tempore, nonché della SOC.COOP. …., in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) dichiara il COMUNE DI ……, in persona del sindaco pro-tempore, e la SOCIETA’ COOP. …., in persona del legale rapp.te pro-tempore, corresponsabili in egual misura del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, li condanna al pagamento, in favore di ….. della complessiva somma di € 250,00, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo;
2) condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 350,00, di cui € 25,00 per spese, € 125,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 31 agosto 2002
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL GIORNO 31 agosto 2002
IL CANCELLIERE