GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA, momento di perfezionamento della notifica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 176/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Opposizione avverso cartella esattoriale.
T R A
(…)Pasquale, nato a (…) il (…) e res.te in (…) (NA) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); RICORRENTE
E
UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.to in Napoli alla Via Poggioreale Palazzo Inail; RESISTENTE-CONTUMACE
E
S.p.A. GEST LINE, Commissario Governativo, Concessionario del Servizio Nazionale di riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in Napoli alla Via Roberto Bracco, 20; RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: annullare la cartella esattoriale n. 071 2006 02924931 22 per essere decaduto il termine per la notifica del p.v.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) Pasquale, con atto depositato il 25/1/07, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071 2006 02924931 22, emessa dalla Spa Gest Line per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo con la quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione al Codice della Strada.
Deduceva il ricorrente che il p.v. di cui alla cartella esattoriale non gli era stato mai notificato.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A.
All’udienza del 27/09/07, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, la cartella esattoriale n. 071 2006 02924931 22 dev’essere annullata.
Invero, la violazione al Codice della Strada è stata accertata il 19/8/04, mentre del relativo verbale non è stata data la prova della sua notifica.
Anche se la Polizia Stradale di Napoli ha depositato la documentazione inerente il p.v. con la copia della relazione di notifica, ciò non di meno non ha dimostrato che il p.v. sia stato regolarmente notificato al contravventore.
La sola dichiarazione di aver notificato in data 11/11/04 a mezzo del servizio postale, Ufficio di C.S.C. Fiumicino Roma, inviando copia dell’atto originale al ricorrente, non può assurge a prova dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario.
Di fronte ai ritardi ed ai disguidi sempre più evidenti nelle notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali a mezzo del sistema postale, la Corte Costituzionale, richiamando espressamente un proprio precedente in tema di notifiche all’estero (C.Cost. 69/94), con sentenza n.477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3 della l.20 novembre 1982 n.890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di recezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”.
Alla base di questa pronuncia vi è il principio, che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta (C. Cost. n.477/02) della sufficienza del compimento delle sole formalità che sfuggono alla disponibilità del notificante (C. Cost. n.69/94). Dal ritardo nel compimento di un’attività sottratta al controllo del notificante non possono discendere effetti al medesimo pregiudizievoli, pena un’irragionevole lesione del diritto di difesa.
Ne deriva la scissione soggettiva del momento perfezionativo della notificazione che, per il notificante si considera compiuta con la semplice consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre rispetto al destinatario si rileva perfetta e produttiva di effetti soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, da cui, pertanto, continuano a decorrere i termini imposti a suo carico per effetto della notificazione stessa.
Questa soluzione “costituzionalmente obbligata” non rappresenta una novità assoluta nel nostro ordinamento, essendo già stata adottata dall’art. 8 della l.890/82, nel caso di assenza del destinatario o di persone idonee a ricevere il piego postale (la notificazione si perfeziona per il notificante alla data del deposito presso l’ufficio postale e per il destinatario al momento del ritiro o alla scadenza del termine di compiuta giacenza).
E’, però, evidente la portata fortemente innovativa di questa sentenza che viene ad incidere su tutta la disciplina delle notificazioni degli atti processuali originariamente ispirata al principio della “ricezione”. E’, infatti, soltanto alla ricezione dell’atto che la legge ricollega tutti gli effetti propri dell’atto notificato. Il rischio connesso al tardivo perfezionamento della notificazione si pone a carico di colui che la richiede che viene, così, gravato da “oneri di diligenza funzionali” a consentire che l’ufficiale giudiziario, o il servizio postale, abbiano a disposizione un arco di tempo sufficiente alla tempestiva consegna dell’atto.
L’ultima sentenza della Corte Cost. n.28 del 23 gennaio 2004, in subjecta materia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 c.p.c. nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data del compimento delle formalità di notifica poste in essere dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione ex art 148-149 c.p.c., anziché alla data antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in rif. agli artt.3 e 24 Cost.
Con la suddetta sentenza la Corte Cost. ha precisato che: risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.
La Sentenza della Corte ha, così, ribadito che esiste un doppio termine: quello per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, quello per il notificato al momento della consegna dell’atto al destinatario, con la conseguenza di produrre tutti gli effetti sostanziali e processuali della notifica.
La Sentenza ha inteso, quindi, solo garantire il notificante dagli effetti delle decadenze nelle ipotesi di ritardo della notifica per colpa di terzi.
E’ evidente, quindi, che se per motivi di imparzialità (cit. Art.3 Cost.) la Corte ha inteso proteggere il notificante che abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario, per gli stessi motivi di imparzialità è ancora più vero che gli effetti della notifica non possono che prodursi, per il destinatario, solo nel momento in cui l’atto gli viene materialmente notificato. Anche perché la sentenza della Corte è di tipo interpretativo, comportando un ampliamento del significato della norma e non la sua eliminazione.
In definitiva, il consolidamento della notifica da parte del notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità (Cfr. anche Cass. S.U. Ordinanza 13 gennaio 2005 n.458).
Pertanto, non essendo stato dimostrato che il processo verbale sia stato notificato nel termine stabilito dall’art. 201 del D.Lgv 30/4/92 n.285, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 u.c. della legge 689/81, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione dev’essere dichiarata estinta.
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…) Pasquale nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. GEST LINE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiarato estinto il p.v. S/358605 del 19/8/04 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli nei confronti di (…) Pasquale, annulla la cartella esattoriale n. 071 2006 02924931 22;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli il 27 settembre 2007 e depositata in originale il giorno 08 ottobre 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA