Giudice Salerno condanna Equitalia al risarcimento del danno
Il giudice di Salerno con la sentenza n. 3688 del 2012 ha
ristabilito un equilibrio.
Non si può essere
debitori a vita,
e questo principio è valido anche nel caso in cui si tratti di debiti tributari. Equitalia, dunque, deve rispettare il codice del contribuente ma non solo.
Deve anche rispettare il codice civile. Infatti quando Equitalia insiste a
esigere pagamenti di cartelle dopo la
scadenza del debito ciò significa che sta
aggredendo il contribuente ed il suo patrimonio senza averne più alcun
titolo.
Il giudice di Salerno, in quella storica sentenza, ha infatti stabilito che
il concessionario
della riscossione (Equitalia) non può
notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta la decadenza e se
lo fa scatta la sua responsabilità al
risarcimento del danno, perché così facendo crea un pregiudizio al
contribuente.
I termini entro cui è possibile notificare le cartelle di pagamento, sono stati
chiariti dalla nota legge 106 del 2005, e in tutti i casi in cui la notifica non avviene entro i termini
dettati da questa legge, l’ufficio perde
definitivamente il diritto a richiedere il pagamento dei tributi dovuti.
I
termini sono entro il 31/12 del:
–
secondo anno successivo all’accertamento definitivo;
–
terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di
liquidazione delle dichiarazioni (art. 36 bis);
–
quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di
controllo formale (art. 36 ter);
–
secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di
dilazione;
–
quarto anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di
fine rapporto.
Nel
caso in cui invece Equitalia continua ad esigere il pagamento di cartelle dopo
tali scadenze, ciò significa che sta danneggiando
indebitamente e irragionevolmente il cittadino-contribuente debitore senza
pero averne più alcun titolo.
La
conseguenza? Dovrà risarcire i danni.
Anche lo Statuto del Contribuente, prevede espressamente che i rapporti tra
contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Già
la Corte Costituzionale nel 2005 con la sentenza n. 280 si era espressa in
merito ai termini decadenziali del diritto ad esigere qualsivoglia tributo, ed
infatti aveva sancito la illegittimità costituzionale dell’articolo 25 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissava appunto alcun
termine per la notifica al contribuente della cartella per le imposte dovute in
base alla dichiarazione dei redditi. In questa maniera ad essere compromesso
era “il diritto del contribuente
all’effettiva conoscenza dell’iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo
indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente”.
Il
giudice di Salerno ha ben ritenuto che Equitalia non solo deve ritenersi
equiparata a qualsiasi creditore, ma soprattutto che in virtù di tale status a
Equitalia si applica l’art. 10 dello statuto del contribuente (legge 27.7.2000 n
212) dove vi è l’espressa previsione che i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono
improntati alla buona fede, e quindi nel caso in cui Equitalia violi tale
principio è tenuta a risarcire i danni.
Articolo
a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)