Giurisp.Penale Cass.: Danno ambientale. Risarcibilità alla luce del D.Lv. 152-06
Anche a fronte delle disposizioni introdotte con il D.Lv. 152-06 (che pure presentano difetti dì coordinamento sia tra loro sia con altre disposizioni dello stesso testo legislativo) debbono ribadirsi le conclusioni alle quali si è pervenuto – in materia di risarcimento per equivalente patrimoniale – nell’interpretazione dell’art. 18 della legge n. 34/1986. Va affermato – in particolare – che integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. “perdite provvisorie”, previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) approvata il 21.4.2004 e considerate risarcibili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto forma di “modifiche temporanee dello stato dei luoghi”. La risarcibilità delle perdite temporanee è giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.Anche ai sensi dell’art. 313, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 – “resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi”. Ne consegue che può essere risarcita la lesione alla reputazione commerciale e la diminuzione dell’attività di ricezione turistica di un albergo