GIUSTIZIA NAPOLI : SULLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA DELL’ISCRIZIONE IPOTECARIA DA PARTE DI GESTLINE IL TRIBUNALE DI NAPOLI E’ COMPETENTE
Noi consumatori: “Cartelle pazze” (ancora) in cerca di un giudice, per poter esercitare il diritto di difesa del cittadino. Ma dopo tante battaglie e numerose pronunce contraddittorie d’incompetenza o difetto di giurisdizione cambia finalmente l’aria, finalmente, anche il Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Balsamo 8°sez., si dichiara competente a decidere sulla correttezza della procedura adottata dai concessionari e da ragione al malcapitato contribuente vittima di una ipoteca per debiti sconosciuti e privi di notifica, annullando l’ipoteca e condannando la GESTline. L’Avv. Angelo Pisani, che invita tutti a leggere quest’importante sentenza pubblicata sul sito www.noiconsumatori.it, ha deciso di trasmette alle Autorità competenti ed alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo un dossier contenente centinaia di vicende di poveri cittadini vittime delle cartelle pazze, storie distinte ma parallele, tutte accomunate da un’iscrizione ipotecaria o pignoramenti eseguiti dalla concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, che, purtroppo, prima di questa sentenza, in barba alla giustizia ed alla certezza del diritto trovano diversa soluzione a seconda del giudice che è chiamato a decidere la controversia .
Il cittadino che finalmente ha ottenuto giustizia dal Tribunale di Napoli, “superfortunato” rispetto a migliaia di contribuenti condannati prima di tutto a girovagare tra commissioni tributarie, giudici di pace, tribunale ed infine anche TAR fino a quando la Corte Costituzionale non porrà la parola fine allo scandalo della riscossione senza difesa, impugnava l’iscrizione ipotecaria sull’immobile deducendo che le cartelle esattoriali con i relativi oneri, presupposto dell’ipoteca, non gli erano mai state notificate così come mai gli erano stati notificati gli avvisi contenenti intimazione di pagamento, oltre che, la somma vantata era stata calcolata erroneamente ed in modo esorbitante. Su tali premesse chiedeva l’annullamento della iscrizione ipotecaria con ordine alla Gest Line di liberare il bene ipotecato ovvero la riduzione della ipoteca legale.
Incardinatasi la lite, la Gest Line contestava la fondatezza della difesa attorea, deducendo di essere estranea ai rapporti tra il contribuente e l’ente impositore e che le cartelle esattoriali erano state ritualmente notificate; che, dunque, la cartella di pagamento costituisce titolo esecutivo ed il Concessionario, a seguito del mancato pagamento nei 60 giorni dalla notifica, può procedere direttamente al pignoramento dei beni del debitore ed alla loro vendita (articolo 50 del Dpr 602/73) Senza espletare attività istruttoria, la causa veniva rinviata per le conclusioni e rimessa in decisione dal Giudice sulla base della documentazione in atti.
Secondo il Giudice del Tribunale di Napoli l’attore ha correttamente proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà, eccependo l’illegittimità della procedura di iscrizione ipotecaria adottata dal concessionario ossia l’inesistenza delle notifiche delle cartelle e, quindi, il Giudice ordinario è competente . Nel merito il Giudice ritiene che la GESTline ha disposto irritualmente l’ipoteca in violazione della normativa vigente in quanto non c’è delle notifiche delle cartelle esattoriali necessario presupposto . A mente degli articoli 50 e 60 del Dpr 600/73 deve ritenersi illegittimamente effettuata l’iscrizione ipotecaria sugli immobili del cittadino, non avendo il concessionario osservato le forme di cui all’articolo 60 lettera e), ossia non avendo prima notificato ( perlomeno dato prova certa) le cartelle esattoriali ed atteso il decorso di 60 giorni per l’esecuzione. Tanto acclarato, dice il Giudice, l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi essere stata irritualmente effettuata, in mancanza della prova delle notifiche delle cartelle esattoriali e l’opposizione va accolta, con condanna delle spese a carico della GESTline.