Giustizia: sinistro stradale, no al rimborso spese noleggio auto sostitutiva e no a liquidazione onorari stragiudiziali
In caso di sinistro stradale, il risarcimento del danno non va calcolato includendo le spese per il noleggio dell’auto sostitutiva. Infatti, per ricevere il risarcimento di tale danno, bisognerebbe dimostrare che l’auto era indispensabile all’attività professionale o di relazione. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Bologna con la sentenza 636/2009, in cui si sottolinea il fatto che per riconoscere la voce di spesa auto sostitutiva “occorre che sia provato il nesso causale tra la necessità di
utilizzare un’autovettura sostitutiva e l’attività professionale o di relazione del richiedente, tali da rendere indispensabile l’uso di un’autovettura,
non essendo sufficiente l’affermazione apodittica dell’utilità e
consuetudine all’utilizzo dell’auto (che, peraltro, può essere vantata
da chiunque)”. Dunque, può essere riconosciuto soltanto il fermo tecnico.
pagati ad una società che si occupa di infortunistica e a tal proposito si è espresso nel modo seguente: [gli onorari non possono gravare sulle imprese assicuratrici]
“se non quando costituiscono attività indispensabile e necessaria,
avuto riguardo agli elementi che caratterizzano il singolo sinistro”. La richiesta di risarcimento danni “non
necessita, di per sé, dell’assistenza di un professionista, allorquando
anche l’uomo comune, per la scarsa difficoltà complessità della domanda
risarcitoria, appaia in grado di redigerla da sé.”
La vittima del sinistro stradale, rivolgendosi all’autorità giudiziaria si era ‘giocato’ le possibilità di liquidare le
spese legali sostenute in via stragiudiziale. Le prestazioni
stragiudiziali, infatti, – si legge in sentenza – ” hanno natura di prestazioni
giudiziali e trovano, pertanto, adeguato compenso nella tariffa di
forma oggetto della richiesta di liquidazione di cui all’articolo 75
delle disposizioni di attuazione al c.p.c.. Occorre notare, in
proposito, che la tariffa forense prevede come ripetibili alcune voci
per onorario o competenze che presuppongono già a un’attività
stragiudiziale del professionista come ad esempio lo studio della
controversia, le consultazioni con il cliente o il diritto di
disamina.”
Do ut des Sarebbe bello se ad ogni pronuncia della Corte riguardo la non pagabilità di poste di danno, corrispondesse una diminuzione dei premi assicurativi. Il fatto è che la vera mafia del 2010 si chiama ANIA.
Signor Scusate ma come ha fatto un semplice giudice di pace a contraddire la sentenza della cassazione (Cfr. Cass. n. 12820/1999) che invece dichiara che deve essere riconosciuto un indennizzo per il veicolo fermo a causa della riparazione? e poi ho controllato la sentenza 636/2009 del 27/08/2009 e mi sembra che sia stato liquidato l’importo di Euro 192,15 a favore del richiedente?