Gli archivi antiriciclaggio entrano nei processi penali
procedimenti penali. Questa una delle novità contenute nel
provvedimento della Banca d’Italia n. 895 del 23 dicembre scorso,
recante le disposizioni attuative per la tenuta degli Aui.
Il comma
8 dell’articolo 2 precisa ciò che è stato, fino ad oggi, oggetto di
vivace dibattito tra gli operatori. Ogni intermediario destinatario
delle disposizioni del provvedimento dovrà «rendere disponibili» alle
autorità competenti le informazioni contenute nell’Aui, se i
procedimenti si trovano sia nella fase delle indagini preliminari sia
in quelle processuali successive.
Ma il provvedimento contiene altre innovazioni di non trascurabile
impatto sull’operatività degli intermediari finanziari. Tra l’altro,
devono essere rilevati nell’Aui i titolari effettivi del rapporto, con
registrazioni autonome che segnalino il legame con l’intestatario. Al
di là delle specifiche fornite negli allegati tecnici, questa
disposizione sarà probabilmente il punto di maggiore criticità
operativa per gli intermediari, soprattutto se si pensa ai rapporti
fiduciari.
Stessa sorte seguiranno le deleghe adoperate su conti, che diverranno autonome registrazioni in Aui.
Sicuramente
positiva è l’esemplificazione, maggiormente articolata rispetto al
passato e al decreto 231/07, dei rapporti continuativi oggetto di
registrazione obbligatoria; ad esempio, l’amministrazione fiduciaria di
beni e la sottoscrizione di polizze di pegno si aggiungono agli altri
rapporti continuativi non già definiti. Singolare è l’inclusione
dell’emissione e gestione di carte di pagamento, con la precisazione
che il rapporto continuativo andrà riferito sia ai titolari delle carte
sia agli esercenti convenzionati. Si potrà invece evitare la
registrazione di un nuovo rapporto nei casi di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, quando il destinatario sia
titolare di un conto corrente preesistente presso lo stesso
intermediario.
L’articolo 6 del provvedimento statuisce con chiarezza un principio
che solo la prassi aveva già mostrato di adottare. Si tratta della
registrazione degli stessi sempre nell’Aui dell’intermediario presso il
quale il rapporto continuativo va a incardinarsi, a prescindere dal
soggetto terzo che entri in contatto con la clientela per
l’effettuazione dell’adeguata verifica. Il caso tipico è quello del
collocamento di prodotti assicurativi o finanziari da parte di banche,
imprese di investimento o agenti di assicurazione-promotori, per i
quali ancora residuava il dubbio circa l’assolvimento dell’adeguata
verifica del cliente ma, soprattutto, su chi avrebbe dovuto effettuare
la relativa registrazione (società-prodotto ovvero collocatore). Per
quelle operazioni eseguite presso terzi ma a valere su rapporti
incardinati altrove, la registrazione andrà effettuata
dall’intermediario che intrattiene con il cliente il rapporto
continuativo. Questo principio è, al contrario del precedente,
particolarmente innovativo, in quanto elimina l’obbligo presso
l’esecutore (ad esempio la banca presso la quale l’assicurato ordinava
il bonifico destinato alla compagnia) di registrare questo movimento
finanziario.
Queste disposizioni entreranno in vigore dal 1° giugno 2010,
lasciandosi poi i 30 giorni successivi per la registrazione dei
titolari effettivi dei rapporti già in essere.