Gli avvisi bonari per il contributo unificato d’ora in poi si possono impugnare
D’ora in poi sarà possibile fare opposizione all’avviso
bonario che arriva quando la commissione tributaria chiede il
pagamento del contributo unificato. Finora si trattava di un’ipotesi controversa, dal momento che tale avviso non è compreso nell’elenco
degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.
La novità, favorevole ai contribuenti, è arrivata lo scorso 30 settembre dalla quindicesima sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza numero 7679. Per i giudici, infatti, l’avviso bonario contiene una ben individuata pretesa impositiva e, dunque, può essere
contestato dal contribuente senza attendere ulteriori atti confermativi.
In altre parole, l’invito al pagamento presenta già la quantificazione della somma dovuta a
titolo di contributo unificato e costituisce pertanto un atto di liquidazione vero e proprio. Ricordiamo che in caso di ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie i ricorrenti sono tenuti a
indicare il valore della lite e a pagare il contributo unificato in misura proporzionale al valore della controversia. Si va perciò dai 30 euro delle liti di modesto importo (poco più di 2.500 euro), fino a 1.500 euro per controversie di valore oltre i 200.000 euro.
Le segreterie delle commissioni, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, notificano l’invito al pagamento per riscuotere il contributo unificato e irrogano sanzioni in caso di
omesso o parziale versamento da parte del ricorrente. In caso di inadempimento si applica la sanzione e il contributo
viene iscritto a ruolo, con addebito degli interessi. Tale prassi, fino ad oggi, non era opponibile. Dopo la pronuncia della Tributaria milanese l’avviso bonario potrà anch’esso essere contestato, quando ve ne siano i presupposti, proprio perché è un atto che «contiene una ben individuata pretesa impositiva».