Gli Enti Fiera non sono organismi di diritto pubblico
La giurisprudenza sugli Enti Fiera, o sulle società che ne hanno
preso il posto, è assolutamente pacifica nel ritenere che non siano
soggette alle procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi
di diritto pubblico in quanto non presentano quel carattere non
industriale e commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale
qualifica.
Con l’arresto in esame, il G.A. ritiene
non qualificabili quali organismi di diritto pubblico gli Enti Fiera,
con conseguente esclusione dell’obbligo per essi di osservare le norme
sugli appalti pubblici.
I giudici emiliani considerano,
pertanto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario una
controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un bando di gara
pubblicato da un Ente Fiera per l’affidamento di lavori di
progettazione e costruzione di un nuovo padiglione fieristico ad uso
espositivo.
E’ importante sottolineare che, ai sensi dell’ art. 3, comma 26, D.Lgs. 163/2006 e s.m., sono organismi di diritto pubblico quelli organismi, anche in forma societaria, che possiedono cumulativamente le seguenti condizioni, ossia sono:
- istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotati di personalità giuridica;
- la
cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
oppure, la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi;
oppure, il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza
sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
Il T.A.R, invero, richiama una recente sentenza
del T.A.R. Puglia (n. 2558 del 2008) che ha ritenuto che spettasse al
G.A. affrontare delle questioni relative all’Ente Fiera del Levante. Vi
è, tuttavia, da dire che ciò è avvenuto poiché l’Ente Fiera del Levante
aveva acquisito finalità “lato sensu” culturali e politiche nonché per
il fatto che beneficia della copertura delle proprie eventuali perdite
di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti
pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne dal rischio d’impresa.
Nella
fattispecie in esame, invece, le risorse per finanziare i lavori
appaltati sono stati reperiti attraverso un normale finanziamento
bancario e, conseguentemente, neanche sotto questo profilo può
ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla stregua dei principi sopra enunciati, non
essendovi, per gli Enti Fiera, un obbligo giuridico di ricorrere alle
procedure di evidenza pubblica, ma solo una scelta volontaria della
Stazione appaltante, la cognitio causae per le controversie de quibus spetta all’ A.G.O..
T.A.R.
Emilia Romagna – Parma
Sezione I
Sentenza 16 novembre 2009, n. 732
N. 00732/2009 REG.SEN.
N. 00085/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 85 del 2006, proposto da:
Consorzio
Artigiani Romagnolo Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. Renato
Caminati, Marco Sgroi, con domicilio eletto presso Avv.Eugenia
Monegatti Ziliotti in Parma, p.zza Garibaldi 17;
contro
Piacenza
Expo Spa, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, con
domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali 4;
nei confronti di
Costruzioni Edili Val D’Arda, Cella Gaetano Srl, Mde Impianti Sas;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del
bando di gara a pubblico incanto per affidamento lavori di
progettazione e costruzione di nuovo padiglione fieristico ad uso
espositivo in data 31.1.06.
di ogni altro atto presupposto,
implicito, conseguente e connesso, ivi inclusi: l’atto di nomina e di
costituzione della commissione giudicatrice; l’aggiudicazione
provvisoria eo definitiva dell’appalto
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Piacenza Expo Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con
ricorso notificato in data 31.03.06 e depositato in data 03.04.06 il
consorzio ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.
Il ricorso si fondava su quattro motivi che contestavano sotto vari profili la legittimità del bando.
Il Comune di Piacenza nel costituirsi eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione.
Il provvedimento cautelare fu respinto proprio nella prospettiva del probabile fondamento dell’eccezione suddetta.
L’eccezione è fondata.
Piacenza
Expo s.p.a. è la società che è stata costituita in ossequio ad una
legge regionale per trasformare l’Ente Fiera in una società di diritto
privato con capitale prevalentemente pubblico.
La giurisprudenza
sugli Enti Fiera o sulle società che ne hanno preso il posto è
assolutamente pacifica nel ritenere che non siano soggette alle
procedure di evidenza pubblica perché non sono organismi di diritto
pubblico in quanto non presentando quel carattere non industriale e
commerciale che è essenziale per vedersi attribuita tale qualifica.
A
metà degli anni novanta il TAR Lombardia riteneva che l’Ente Fiera di
Milano avesse le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico, ma
poiché le sue pronunce venivano riformate dal Consiglio di Stato
ritenne di sottoporre tale questione in via preliminare alla Corte di
Giustizia europea che con la sentenza 2332001 escluse la sussistenza
della qualità di organismo di diritto pubblico dell’Ente Fiera Milano.
La
giurisprudenza successiva è tutta concorde nell’affermare il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo anche quando tali enti o
società utilizzano per scelta volontaria modelli di scelta del
contraente che si rifanno alla legislazione sulle procedure ad evidenza
pubblica.
Vi è solo una recente sentenza del TAR Puglia che ha
ritenuto che spettasse al giudice amministrativo affrontare delle
questioni relativa all’Ente Fiera del Levante, ma ciò è avvenuto poiché
l’Ente Fiera del Levante aveva acquisito finalità “lato sensu”
culturali e politiche nonché per il fatto che beneficia della copertura
delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi
dello Stato e di altri enti pubblici, ed è in tal modo tenuto indenne
dal rischio d’impresa.
Nel nostro caso, invece, le risorse per
finanziare i lavori appaltati sono stati reperiti attraverso un normale
finanziamento bancario e quindi neanche sotto questo profilo, all’epoca
dei fatti previsto dall’art. 2,comma 2, L. 10994, può ravvisarsi la
giurisdizione del giudice amministrativo.
E’ quindi evidente che
non essendovi un obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza
pubblica, ma solo una scelta volontaria della Stazione appaltante la
giurisdizione su tali tipi di controversie debba essere assegnata al
giudice ordinario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione
Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la
giurisdizione al giudice ordinario.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000 oltre C.P.A ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/11/2009.