Gli obiettori di coscienza non possono fare i vigili urbani
Gli obiettori di coscienza non
possono fare i vigili urbani “in presenza di un regolamento comunale
che imponga come normale il servizio armato degli addetti di polizia
municipale”. A questa interessante conclusione è giunto il Consiglio di Stato con la
decisione n. 38997 del 29 dicembre 2009, con cui ha respinto il ricorso di un
obiettore di coscienza che pur avendo vinto il concorso per diventare vigile urbano nel comune di Novi Velia, non aveva mai potuto
prendere servizio. Egli, infatti, in passato, aveva chiesto il servizio civile
alternativo in luogo di quello militare, episodio che, al momento opportuno, ha scaturito la reazione della seconda classificata al concorso che aveva
impugnato la graduatoria sostenendo che l’uomo era stato un obiettore
di coscienza. Questa tesi è stata accolta dal Consiglio di Stato che ha chiarito che “in presenza di un
regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli
addetti alla polizia municipale, l’obiettore di coscienza incorre nella
preclusione di cui all’art. 15 della legge n. 230 del 1998”. E ancora, “pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente
locale l’individuazione dei servizi di polizia municipale che vanno
svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in
possesso della qualifica di pubblica sicurezza di portare le armi in
dotazione durante l’espletamento del servizio allorché il Prefetto ne
faccia motivata richiesta.” In più “ne consegue che, dovendo il
vigile-agente di pubblica sicurezza portare le armi ove addetto a
servizi da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione
comunale o per esplicita richiesta del prefetto, non può acquisire
detta qualifica il soggetto in capo al quale sussiste, in base agli
artt. 9 L. n. 772/72 e 15 L. n. 230/98, una totale e permanente
preclusione all’utilizzo delle armi,” come l’obiettore di coscienza”.