Gli strumenti stragiudiziali dell’arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego dopo il collegato lavoro
Appare evidente come la legge n.183 del 4 novembre 2010 ( c.d. collegato lavoro) abbia operato significative modifiche su istituti di particolare rilevanza per la disciplina del rapporto di lavoro sia privato che pubblico,altresì ponendosi nel solco di quei numerosi provvedimenti normativi finalizzati alla armonizzazione del rapporto di lavoro pubblico con quello privato. Non a caso ritengo che proprio la riformulazione della disciplina in materia di arbitrato e conciliazione rappresenti il primo passo significativo in tal senso, pur dovendosi rilevare come la legge n.183/2010 abbia sollevato non poche problematiche su una materia a ben vedere disciplinata in evidente controtendenza rispetto alle scelte di politica legislativa adottate in riferimento alla mediazione prevista nel contestatissimo D.lgs n.28 del 4 marzo 2010 ed invece concepita quale condizione di procedibilità per l’instaurazione del successivo giudizio. Ciò detto in primo luogo apparirebbe affermazione del tutto semplicistica quella di ritenere che la novità principale in materia di conciliazione sia quella di ricondurre l’istituto alla natura facoltativa e cioè ad un sistema analogo a quello antecedente al D.lgs n.80 del 1998 gravido di numerose conseguenze nel pubblico impiego contrattualizzato. Di particolare rilevanza anche l’arbitrato che, secondo i primi commentatori apparirebbe invece il nodo centrale della riforma in materia di strumenti stragiudiziali ed ancora da sperimentare in riferimento alle materie del pubblico impiego contrattualizzato, anche alla luce delle problematiche relative al tema dei diritti indisponibili dei lavoratori del pubblico impiego. Molte le novità che caratterizzano gli strumenti stragiudiziali dell’arbitrato e della conciliazione e che in qualche modo rappresentano una via di mezzo rispetto a quel concetto di giustizia condizionata, non sempre ben accolta da buona parte della dottrina e novità assoluta nel pubblico impiego contrattualizzato,ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con conseguente inapplicabilità del modello conciliativo per il personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione di cui all’art 3 del D.lgs n.165/01 escluso dall’area di applicabilità ridisegnato dalle recenti fonti in materia.