Gratuito patrocinio: niente compensi per attività stragiudiziale
Con la sentenza n. 24723, la Corte di Cassazione, in materia di gratuito
patrocinio, ha stabilito che l’avvocato che svolga attività
stragiudiziale in favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio, non
deve ricevere il compenso per l’attività prestata. Riceverà, come hanno
precisato i giudici di legittimità, la liquidazione per l’assistenza
alla transazione svolta in esecuzione del mandato alle liti. È questo il
contenuto della sentenza della seconda sezione civile che ha rigettato
il ricorso di un avvocato che richiedeva il compenso per l’attività
stragiudiziale svolta. Secondo la ricostruzione della vicenda, la Corte
di appello di Torino, rigettava il reclamo proposto da un avvocato
avverso il decreto con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato
inammissibile la domanda di liquidazione delle competenze per l’attività
stragiudiziale dal medesimo svolta quale difensore di un soggetto
ammesso al gratuito patrocinio. I giudici di merito avevano respinto
l’istanza sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, il
patrocinio a spese dello Stato è previsto per l’attività giudiziale e
non pure per quella stragiudiziale. Avverso tale decisione, l’avvocato,
proponeva ricorso per cassazione denunciando l’errore della Corte di
appello laddove, a stregua di una interpretazione restrittiva e
letterale della normativa richiamata, aveva ritenuto che il patrocinio a
spese dello Stato avesse a oggetto soltanto l’attività giudiziale e ciò
in contrasto con l’art. 24 Cost., che è attuazione del principio di
uguaglianza e non tenendo conto che l’art. 124 del citato Decreto
prevede che l’istanza di ammissione può essere chiesta anche quando il
processo non pende.. Investita della questione la seconda sezione civile
del Palazzaccio ha spiegato che il patrocinio a spese dello Stato è
previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non
abbiente, avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al
dettato dell’art. 24 Cost.. Ed invero, l’onere posto a carico dello
Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia
preordinato a soddisfare l’esigenza di assicurare il ricorso alla tutela
giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente
non risulti manifestamente infondata, perchè altrimenti si verrebbe a
negare il riconoscimento di diritti per l’impossibilità del singolo di
accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche.
In particolare gli Ermellini hanno puntualizzato che il quadro
normativo di riferimento e l’interpretazione logico-sistematica
dell’articolo 124 del decreto 115/02 impongono di escludere che possano
essere liquidate all’avvocato le attività stragiudiziali svolte in
favore del cliente ammesso al gratuito patrocinio a nulla rilevando in
merito l’espressione “quando il processo non pende” ivi contenuta, che
riguarda unicamente la possibilità di avvalersi del patrocinio per
l’azione ancora da intraprendere ma ad essa finalizzata.