Guai a molestare il tifoso mentre guarda la partita in tv
Guai a molestare il tifoso durante il rito della partita in tv: basta qualche “spottino” pubblicitario occulto per «innervosirlo» e provocargli un «danno esistenziale» da risarcire. Questo è l’esito della causa intentata da un tifoso, difeso dall’Avv. Angelo Pisani presidente di Noiconsumatori.it contro reti MEDIASET, per la tutela dei sui diritti soggettivi poi, a seguito di appello dopo la sconfitta in primo grado a carico della società televisiva, approdata alle Sezioni unite di Cassazione (21934/08), che hanno confermato le ragioni del telespettatore sportivo, rivoltosi nel 2003 al giudice di pace lamentando un «danno esistenziale da alterazione psichica e stress» per il bombardamento pubblicitario durante le semifinali di Champions League.
Il magistrato onorario, con una pronuncia equitativa, aveva accolto le domade dell’avv. Pisani e riconosciuto, oltre spese, 100 euro di risarcimento per lesione del diritto alla tranquillità esistenziale dell’appassionato di football, innervosito dai ripetuti “promo” di una rivista sportiva, condannando in solido Mediaset e Rti.
La questione, dal punto di vista giuridico, consisteva proprio nell’inquadramento delle “segnalazioni” del telecronista: pubblicità occulta, come lamentava il tifoso, oppure «autopromozione lecita di un prodotto editoriale collaterale», secondo la versione della società di produzione televisiva. E sia il giudice di merito sia le Sezioni unite hanno ravvisato l’illiceità dei “promo” mascherati, qualificati «messaggi pubblicitari in contrasto con la normativa vigente» (legge 249/97).
Trattandosi poi di «lesione di un diritto» (alla tranquillità esistenziale del buon tifoso), la Cassazione ha respinto il ricorso della società di produzione tv anche nella parte in cui eccepiva un conflitto di giurisdizione con l’Agcom (Garante della concorrenza): questa, come autorità amministrativa, non può decidere in materia di danno esistenziale, ma solo censurare comportamenti che alterino l’equilibrio di mercato o la capacità negoziale dei consumatori.
Le Sezioni unite hanno avallato la sentenza di merito anche nell’applicazione della regola equitativa; secondo Rti il giudice di pace non aveva argomentato sul «danno» subito dal tifoso e nemmeno sull’origine dello stress (se fosse davvero riconducibile al bombardamento del telecronista); ma per la Cassazione il giudice onorario, quando applica la regola equitativa, non deve rispettare un principio ricavabile dal sistema di norme, bensì solo «curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore in una determinata disciplina», limite oltre cui l’equity diventa arbitro, pardon, arbitrio.