Guard rail difettoso? Risponde l’ente proprietario anche se se c’è stato eccesso di velocità
Anche se il conducente viaggia ad una velocità sotenuta, in caso di incidente, è responsabile l’ente proprietario della strada se ha omesso di controllare un guard-rail difettoso. L’ente ha infatti il dovere giuridico di garantire la sicuerezza stradale. Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione (terza sezione civile) che con la sentenza n. 14254 depositata il 28 giugno 2011 ha affermato “la concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada laddove la peculiare mutilazione patita dal protagonista del sinistro stradale risulta riconducibile all’anomala configurazione dei paletti del guard-rail”. “Il fatto che il conducente del mezzo, – hanno continuato gli Ermellini – procedendo a velocità sostenuta, si sia autonomamente posto in una relazione scorretta con la situazione di pericolo non integra una condotta tale da neutralizzare la violazione di chi gestisce l’infrastruttura di collegamento, che ha il dovere di garantire le condizioni di sicurezza”. Nella fattispecie esaminata dalla Corte la velocità tenuta dal conducente aveva contribuito al verificarsi dell’incidente ma “aveva concorso la produzione dell’evento anche la anomala collocazione dei paletti di sostegno del guard rail contro il quale… [il danneggiato]… aveva urtato, perdendo il braccio destro a seguito dell’impatto”. C’era in sostanza una anomala configurazione dei paletti che sporgevano dal bordo del nastro orizzontale e che per tale configurazione avevano comportato la mutilazione di cui era rimasto vittima il conducente.