L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ucciso in un incidente stradale. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 6537 con la quale è stato accolto il ricorso dei familiari di un automobilista rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere andato a sbattere contro un guard rail, la cui lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo e aveva trapassato l’uomo.
Per principio generale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
Tale è la situazione in cui si trova l’ente proprietario della strada, in caso di strade aperte al traffico, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, potendosi liberare da responsabilità per l’evento lesivo arrecato al fruitore della strada solo dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno.
Secondo il giudice nomofilattico “l’ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.
Secondo l’orientamento tradizionale, sostenuto in passato a gran voce dalla giurisprudenza, l’art. 2051 c.c. risultava applicabile anche alla Pubblica Amministrazione solo se il bene demaniale, per le sue ridotte dimensioni, permetteva un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte dell’amministrazione medesima, in guisa da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.
L’impostazione più recente, fatta propria anche nella sentenza che qui si annota, ha superato l’interpretazione testé accennata, rilevando come la normativa in tema di responsabilità da cose in custodia in capo all’ente pubblico non possa escludersi nell’ipotesi di anomalia della strada o degli strumenti posti a protezione su questa installati.
Tornando al caso di specie, i giudici territoriali hanno errato, secondo gli ermellini, ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla Pubblica Amministrazione, in quanto trattavasi di danno inerente ad una anomalia di un sistema di protezione della strada nei confronti del quale la medesima era in grado di esercitare il proprio potere di sorveglianza e custodia, essendo edotta, fra l’altro, in ordine alle possibili soluzioni per evitare il danno, in quanto a conoscenza della tipologia di protezione installata e delle modalità di installazione della stessa.