Guida del motociclo in stato di ebbrezza e applicazione della continuazione
Pubblichiamo sentenza 21 luglio 2009 con cui il G.I.P. presso il
Tribunale di Forlì ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto della
continuazione tra i reati, relativamente a due fatti di guida in stato
di ebbrezza commessi a distanza di un anno l’uno dall’altro, stanti le
medesime circostanze di fatto, la violazione della medesima
disposizione di legge ed il ristretto lasso di tempo intercorso tra i
fatti-reato.
Il Giudice, a fronte delle proposte opposizioni ai
due decreti penali di condanna, ed a fronte della richiesta di
applicazione pena in continuazione, preliminarmente disposta la
riunione dei due procedimenti, ha applicato, sulla base delle
argomentazioni giuridiche sopra esposte, una unica pena – anche per
quanto concerne la sanzione accessoria della sospoensione della patente
– così come concordemente stabilito da accusa e difesa.
TRIBUNALE DI FORLI’
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sentenza 21 luglio 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le indagini preliminari il 21/07/2009 ha pronunziato la seguente sentenza nei confronti di:
C.F., …
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 186/2° comma C.d.S. perchè, circolava alla
guida del motociclo **** pur essendo in stato di ebbrezza per
assunzione di bevande alcoliche.
In Forlì il 23.09.2009.
Con l’intervento del difensore.
Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente procedimento il n. 3575/07 GIP.
Il
difensore munito di procura speciale si richiama alla richiesta ex art.
444 c.p.p. già in atti e munita del consenso del P.M..
MOTIVAZIONE
A
seguito di accordo fra le parti in ordine ai reati in rubrica,
contestati a C.F., avanti questo giudice si è celebrato in data
21.7.2009 il rito per l’applicazione della pena ex art 444 c.p.p.,
determinata come segue. Sussistono i presupposti per la concessione
delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della personalità
dell’imputato, desumibile anche dal certificato del casellario
giudiziale.
Sussite il vincolo della continuazione tra i
reati contestati nei procedimenti riuniti N. 3497-06 e 3575-07 RG GIP,
trattandosi di episodi commessi nelle medesime circostanze di fatto, in
violazione della stessa disposizione di legge.
Avuto
riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p., appare congrua, per il
reato ritenuto più grave, commeso il 16.9.2007 (N. 3575/07 RG GIP), la
pena richiesta di giorni nove di arresto ed 900 di ammenda, diminuita
ex art. 62 bis c.p. alla pena di giorni sei di arresto ed 600 di
ammenda, aumentata per la continuazione con il reato commesso il
23.9.2006 (N. 3497-06 RG GIP) alla pena di giorni otto di arresto ed
900 di ammenda, ulteriormente diminuita per la scelta del rito alla
pena di giorni sei di arresto ed 600 di ammenda.
Risultando
corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato, e non
ricorrendo gli estremi per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (alla luce
di quanto emerge dagli atti, ed in particolare dall’annotazione di P.G.
e dai verbali di accertamento e contestazione della violazione) la
richiesta delle parti deve essere accolta, rilevandosi la congruità
della pena indicata.
Sussistono i presupposti per concedere,
come richiesta, la conversione della pena detentiva nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi degli artt. 53 e ss. L.
689/81, con conseguente applicazione della pena sostitutiva di 228 di
ammenda, risultando complessivamente determinata la pena nella misura
di 828 di ammenda.
Ai sensi dell’art. 186 D.L.vo 30.4.1992, n.
285, consegue all’accertamento dei reati l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che
stimasi equa nella misura di mesi sei, tenuto conto del valore della
concentrazione alcolica rilevato dagli accertamenti e del limite
edittale.
P.Q.M.
Visto l’art.
444 c.p.p.; revocati i decreti penali di condanna del 7.11.2008 e
dell’8.10.2008, applica, su richiesta concorde delle parti, a C.F., sul
presupposto della concessione delle circostanze attenuanti generiche,
ritenuta la continuazione tra i reati, la pena di giorni otto di
arresto ed 900 di ammenda, diminuita per il rito alla pena di giorni
sei di arresto ed 600 di ammenda, convertita la pena detentiva ex artt.
53 e ss. L. 689/81 nella pena sostitutiva pecuniaria di 228 di ammenda,
risultando complessivamente determinata la pena nella misura di 828 di
ammenda.
Visto l’art. 186 D.L.vo 285/1992;
dispone la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.
Forlì, 21.7.2009.
IL GIUDICE