Guida in stato di ebbrezza, confisca del veicolo anche senza condanna
E’ ormai consolidato l’orientamento della Cassazione che prevede il
sequestro del veicolo per casi gravi di guida in stato di ebbrezza
(alcolemia superiore a 1.5 grammi/litro), a prescindere dalla pronuncia
di condanna.
Secondo la Corte: “Il
veicolo non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione
prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dall’esito
del giudizio, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a
quel soggetto trovato in grave stato di ebbrezza ed ovviamente
all’esito dell’eccertamento giudiziale della attribuibilità di quel
fatto-reato al soggetto cui è stata sottratta la disponibilità della
res con il sequestro.”.
Nel caso di specie, la difesa chiedeva una lettura restrittiva
dell’art. 186 del codice della strada, soprattutto nel richiamo a
quanto disposto dall’art. 240 c.p., secondo cui è la sola sentenza di
condanna a disporre la confisca del bene. Dunque la misura non sarebbe
applicabile nel caso di un decreto penale.
Sul punto, la Cassazione ricorda che a seguito delle modfiche
introdotte dal DL 92/08 l’orientamento della Corte, in materia di
circolazione stradale, è orientata alla valorizzazione del momento
della prevenzione della misura sanzionatoria, dunque è opportuno
intendere il concetto di sentenza di condanna in senso più ampio,
ovvero come statuizione di condanna, includendo dunque anche il decreto
penale.