Guida in stato di ebbrezza e provvedimenti provvisori sulla patente Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.10.2009 n° 22844
Nella sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844 della Sezione II civile,
decisa dalla Suprema Corte, si è nuovamente affrontato il tema della
sindacabilità dei provvedimenti provvisori di sospensione e del ritiro
della patente, in conseguenza della commissione del reato di guida in
stato di ebbrezza art.
La condotta contemplata dall’art.
costituisce un fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, quale
sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di
guida. La contestazione dell’illecito previsto sia dall’art. 186 che
dall’art.
Avverso
il provvedimento del Prefetto può essere proposta opposizione al
Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione, secondo
quanto previsto dalla Legge 689/81
(che costituisce la legge regolatrice in generale per l’opposizione a
tutte le sanzioni amministrative). Così dispone l’ultimo comma
dell’art.
D’altra parte esula dall’ambito del procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981,
e dei relativi poteri del giudice di pace, non soltanto l’annullamento
del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini
penali, ma anche l’accertamento della esistenza del reato ipotizzato
nel verbale stesso che è devoluta al giudice penale, essendo, invece,
la competenza del giudice di pace limitata alla verifica della
legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida, e quindi, all’accertamento della sussistenza del
fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia
funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione della sanzione amministrativa, atteso che in presenza
dell’accertamento compiuto dai verbalizzanti della suddetta ipotesi di
reato il Prefetto è tenuto, ai sensi dell’art.
disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida,
a differenza dell’ipotesi di cui al secondo comma della norma citata in
cui il provvedimento di sospensione postula la verifica di fondati
elementi di una evidente responsabilità in ordine ai reati denunciati
ai sensi dell’art.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844
Svolgimento del processo
La
Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del 9 gennaio 2004 con la quale il giudice di pace di Rovigo,
in accoglimento parziale della opposizione avanzata da F.R. avverso il
verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Stradale di quella
città per violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per guida sotto
l’influenza di alcool, sospendeva la sanzione accessoria del ritiro
della patente di guida disposta con detto verbale fino all’accertamento
del reato e all’applicazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente eventualmente disposta dal giudice in sede
penale.
L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con
l’unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 204
bis, 216 e 223 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Osserva
parte ricorrente che essendo stata l’opposizione proposta contro il
ritiro della patente il quale, previsto dall’art. 223 C.d.S., comma 3,
non costituisce sanzione amministrativa accessoria, il giudice di pace
non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata
sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun cenno ai motivi
per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici
dell’ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Correttamente
il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla
impugnazione da parte del F. del provvedimento di ritiro della patente
di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla
contestazione della violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per guida
in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa
Suprema Corte (vedi l’ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005,
nonchè, da ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto
generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla
ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del
giudice “a quo” in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la
legittimità del ritiro del documento di guida, posto che la
documentazione agli atti aveva attestato che in effetti si erano
verificate in sede di accertamento disfunzioni (l’apparecchio
etilometro aveva dovuto essere più volte attivato per entrare in
funzione,con risultati peraltro contestati in “toto” dall’opponente in
quanto esagerati) e irregolarità (il risultato dell’alcooltest non era
stato mostrato al conducente, nè gli era stato consegnato il tagliando
come prescritto dal punto 4 dell’art. 379 reg. C.d.S.).
Alla
stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto,
mentre non vi e luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante
la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.