Guida in stato di ebbrezza: legittima la revisione della patente di guida
E’ legittima la revisione della patente di guida se l’automobilista è risultato in stato di ebbrezza alcolica a mezzo etilometro.
Con la sentenza 18 marzo 2011, n. 1669, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito ad una controversa questione sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida di un automobilista, fermato dai Carabinieri alla guida della sua autovettura, in stato di ebbrezza alcolica.
A tal riguardo, il T.R.G.A.- Sezione autonoma di Bolzano- aveva precedentemente accolto il ricorso proposto dal summenzionato conducente, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe presentato un difetto di motivazione poiché in esso era stata semplicemente ripetuta la previsione dell’art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza che fossero specificati i presupposti di fatto che avrebbero determinato l’insorgere di dubbi sull’esistenza dei requisiti psico-fisici e dell’ idoneità alla guida dell’automobilista, elementi necessari per la titolarità della patente di guida.
Prima di tutto il Consiglio di Stato ha premesso che il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale era stata disposta la revisione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., si fondava sulla necessità di verificare la persistenza di quei presupposti richiesti non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276). Per tali ragioni, non è consentito inquadrare la suddetta revisione come sanzione amministrativa, seppur accessoria, piuttosto come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, necessario per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Pertanto, l’accertamento a mezzo etilometro di un tasso anche solo leggermente superiore ai limiti di legge, costituisce un motivo oggettivamente sufficiente per giustificare l’applicazione del provvedimento ex art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto tale condizione è fonte di dubbio dell’idoneità psico-fisica dell’automobilista fermato dalle forze dell’ordine.
Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada hanno puntualizzato che nella fattispecie esaminata, l’automobilista era stato sorpreso alla guida della propria autovettura in manifesto stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 2,74 g/l, che, secondo le indicazioni della scienza medica determina una notevole diminuzione delle percezioni nonchè l’inidoneità assoluta del conducente alla guida.
Orbene, in virtù dell’elevato tasso alcolico, l’Amministrazione ha ordinato legittimamente la revisione della patente di guida dell’automobilista, mediante provvedimento motivato, anche per relationem agli atti dell’organo prefettizio e degli organi accertatori. Per tali motivi, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della gravata sentenza, ha statuito il rigetto del ricorso proposto in primo grado, ritenendo le relative censure prive di fondamento.