Guidare ubriachi costa il sequestro dell’auto in leasing
L’auto condotta in stato di ebbrezza può essere sequestrata – in vista
della confisca – anche se è in leasing, e quindi non appartiene al
guidatore. La quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 10688/2010,
depositata ieri) allarga il perimetro della confisca come sanzione
ulteriormente afflittiva per chi è sorpreso ubriaco al volante,
confermando lo spossessamento di una Audi Q7 fermata a un controllo
stradale il 10 giugno scorso a Fermo. I giudici di merito non avevano
avuto dubbi nel disporre e poi mantenere il sequestro preventivo: alla
decisione del Gip si era associato qualche settimana dopo lo stesso
Riesame, che aveva respinto la tesi difensiva secondo cui il veicolo
era intestato a terzi (la società di leasing, appunto), e che il
periculum in mora (cioè il rischio di nuove violazioni all’articolo 186
del Codice della strada) sarebbe stato neutralizzato dalla sospensione
della patente del guidatore.
La Cassazione, nei motivi sintetici per respingere l’ulteriore
impugnazione, ha sottolineato che il bene detenuto in forza del
contratto di leasing «appartiene al soggetto al quale è stata
attribuita la materiale disponibilità del bene stesso; e anche se non è
«proprietà», questo stato le somiglia molto perché è di fatto un
«diritto a godere (del bene, ndr) sulla base di un titolo che esclude i
terzi». Pertanto, «appare evidente la legittimità del sequestro di un
veicolo il cui conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza
(…) ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing».
Lo stesso periculum in mora di reiterazione può essere garantito solo
dal sequestro, atteso che la sospensione della patente è un
provvedimento, per sua natura, temporaneo. Quanto ai diritti della
società di leasing, l’auto deve essere dissequestrata solo di fronte
alla dimostrazione della cessazione del contratto di locazione
finanziaria.
La sentenza di ieri quindi conferma una linea di rigore
nell’applicare la confisca del veicolo, introdotta dal pacchetto
sicurezza del 2008 (Dl 92/08) per i casi più gravi di ebbrezza
(articolo 186 del Codice della strada) e per la guida sotto l’effetto
di stupefacenti (articolo 187). La confisca crea una serie di problemi
visto che, per principio generale, non può scattare quando la
circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario o
quando questi è comunque estraneo all’infrazione, che accade quando il
mezzo è intestato a soggetto diverso dal conducente. È il caso non solo
di leasing e noleggio, ma anche della cointestazione. Sotto questo
profilo, si sono lette sentenze molto garantiste, come quella che un
anno fa a Bologna escluse la confiscabilità solo perché il trasgressore
era in comunione di beni con la moglie (in questo caso, la comproprietà
esiste per legge). Ma la Cassazione pare aver ormai adottato una linea
ben più restrittiva. Lo si è visto a partire dalla sentenza 45938 del
1° dicembre 2009: secondo la quarta sezione penale, per non far
scattare la confisca occorre che il veicolo sia integralmente intestato
a un terzo estraneo, perché la cointestazione lascerebbe presumere che
il trasgressore utilizzi il mezzo non solo occasionalmente, e quindi se
ne conservasse la disponibilità potrebbe utilizzarlo ancora in modo da
costituire pericolo.
DOCUMENTO / Il testo della sentenza