Ha 18 anni e lavora, ma va mantenuto
Effetto precariato anche sul divorzio. Con la sentenza 6861 del 22
marzo scorso, la Cassazione ha stabilito che al figlio, anche se
maggiorenne, spetta comunque l’assegno di mantenimento qualora lavori
saltuariamente.
Il caso
La decisione della
Corte di cassazione chiude il ricorso di un ex marito che chiedeva la
restituzione della casa di sua proprietà, ma assegnata alla moglie e al
figlio maggiorenne, quasi sempre assente per lo svolgimento di lavori
saltuari, dal giudice della separazione. Tra le altre richieste
avanzata dall’uomo, c’era anche la sospensione dell’assegno di
mantenimento al figlio, ritenuto ormai grande abbastanza per cavarsela
da solo.
La sentenza
I giudici hanno però
respinto entrambe le richieste del padre, confermando le decisioni
prese dalla Corte d’Appello. La motivazione alla base della sentenza è
la mancata auto-sufficienza economica del figlio: seppur lavoratore, le
caratteristiche dei suoi impieghi (saltuari come spesso capita oggi)
non gli consentirebbero di mantenersi da solo. Pertanto, la Corte di
Cassazione ha sentenziato che “è legittima l’assegnazione della casa
coniugale alla moglie che la abita insieme ai figli maggiorenni, ma non
autosufficienti economicamente”. Con le stesse motivazioni, poi, è
stato stabilito che anche l’assegno di mantenimento, in casi simili,
deve continuare a essere corrisposto dal padre al figlio.