Disagio “dovuto all’incolpevole imperizia” nell’uso del Pc va risarcito come demansionamento.
Stretta della Cassazione sul demansionamento. Ha diritto a essere risarcito anche del danno morale il lavoratore a cui sono state affidate nuove mansioni senza nessuna formazione, soprattutto se viene assegnato all’uso del Pc.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un’azienda condannata a risarcire un dipendente trasferito e al quale erano state affidate nuove mansioni, senza nessuna preventiva istruzione.
In particolare l’impiegato, che da sempre aveva si era occupato di amministrazione, era stato assegnato all’uso dell’elaboratore elettronico.
Ma non aveva ricevuto nessun tipo di istruzione. Aveva quindi avuto delle forti difficoltà ad ingranare nella nuova attività. Per questo aveva chiesto al tribunale di Milano il risarcimento del danno.
I giudici avevano accolto l’istanza. La Corte d’Appello e ora la Cassazione hanno reso definitiva la decisione, respingendo il ricorso dell’azienda.
In sentenza si legge che “l’assunto della società è infondato, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte territoriale non conducono a tale conclusione, avendo la stessa, alla luce dell’istruttoria esperita, osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all’uso dell’elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all’evidente ed incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall’art. 35, primo comma, Cost”. C’è di più. “In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore – si legge in un altro passaggio chiave delle interessanti motivazioni – in violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalifieazione e alle altre circostanze del caso concreto”.