Ha solo valore presuntivo il "redditometro" comunale ai fini Ici
Anche il Comune ha a disposizione il suo “redditometro”,
solo che riguarda le aree fabbricabili ai fini Ici. E attenzione:
l’atto con cui l’ente locale accerta periodicamente il valore venale in
comune commercio dei terreni edificabili non ha natura imperativa e vale fino a prova contraria del contribuente. Lo precisa la sentenza 21764/09, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Base imponibile dei terreni edificabili
La
determinazione del valore venale, che rappresenta la base imponibile
dei terreni fabbricabili, è effettuata dell’ente locale per zone
omogenee e rappresenta uno strumento per delimitare il potere di
accertamento. Ma, come il redditometro o gli studi di settore, resta una mera fonte di presunzioni assimilabili a quelle hominis, vale a dire «supporti razionali» offerti dall’amministrazione al giudice.
Tesi del contribuente
Sbaglia, nella
specie, il contribuente a dolersi della (presunta) applicazione “a
ritroso” degli indici valutazione della delibera comunale sulle aree
edificabili: parlare di retroattività è improprio perché – spiegano gli
“ermellini” – quei criteri rappresentano solo una base per orientare l’esercizio del potere discrezionale dell’ente,
mentre spetta al contribuente provare l’incongruità della valutazione.
Vale la pena di ricordare ancora perché risulti sufficiente
l’edificabilità dell’area indicata dal solo Prg, senza l’ok della
Regione o gli strumenti urbanistici attuativi, a far scattare il
criterio del valore venale: a far lievitare le quotazioni del cespite,
infatti, è sufficiente che il procedimento di trasformazione
urbanistica abbia inizio. Le oscillazioni del mercato giustificano solo
una variazione del prelievo Ici ma non il rimborso (se non lo concede
il Comune; Cassazione 20097/09 e 19619/08; 16714/07, 25506/06 e
9130/06).