I comuni che non depurano le acque non possono chiedere il canone
I comuni che non hanno impianti di depurazione dell’acqua non possono chiedere il pagamento della tariffa richiesta per quel tipo di servizio. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza 8318/11) decidendo su un ricorso presentato contro il comune di Milano, accogliendo il ricorso della Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori che chiedeva che fosse accertata l’illegittimità della tariffa per il canone di depurazione richiesta dal comune per il periodo 4 ottobre- 31 dicembre 2000 in assenza del servizio.
Il caso
Sia il Tribunale (aprile 2004), sia la Corte d’appello di Milano (giugno 2008) avevano interpretato l’art. 14 della legge 36/94 sostenendo che vi fosse l’obbligo di pagamento del corrispettivo per la depurazione delle acque anche in assenza di un qualsiasi servizio di depurazione. A giudizio della Cassazione, invece, «a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione». La tariffa non è atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza e se il servizio non esiste non va pagato.