Le spese di riordino e ristrutturazione dell’immobile locato, in cui è svolta attività d’impresa, sono detraibili dal conduttore che le ha sostenute.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 17 giugno 2011, n. 13327 con cui i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso promosso dalla società, ricorrente principale, nonché i due ricorsi incidentali presentati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate, riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con tale pronuncia, sostenendo che le spese di manutenzione straordinaria spettino al conduttore, la Suprema Corte ha dimostrato il superamento della concezione civilistica, secondo cui andrebbero invece attribuite al locatore dell’immobile.
Nel caso di cui trattasi, l’Amministrazione finanziaria opponeva la non detraibilità dei costi, argomentando che le spese dovessero in realtà essere a carico del locatore, in quanto una volta conclusa la locazione, questi resterebbe l’unico beneficiario dei lavori eseguiti.
In realtà, nella fattispecie in esame, è stato accertato che i suddetti costi, sostenuti “per il riordino e la ristrutturazione del locale”, erano “certamente collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale”, per cui la loro detraibilità non poteva essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, in quanto gli stessi sono stati sostenuti per migliorare l’esercizio dell’attività imprenditoriale ed ottenere un aumento della redditività della stessa, come da documentazione contabile (Cass. nn. 10079 del 2009 e 3544 del 2010).
La Cassazione ha concluso sottolineando la rilevanza della strumentalità dell’immobile all’attività dell’impresa, tralasciando la disciplina civilistica in tema di locazione, nonché gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
Per tali motivi, i lavori di ristrutturazione o miglioramento dell’immobile in questione saranno a carico del locatore, che potrà perciò ottenere una detrazione fiscale di tali spese.