I.I.S.: Al compimento della età pensionabile si procede al riconoscimento degli incrementi e non all’attribuzione della percentuale per intero
Nel merito, thema decidendum é il diritto – affermato dalla parte ricorrente – al ripristino dell’indennità integrativa speciale nella misura intera, al raggiungimento del limite “ordinario” (65° anno di età) per il collocamento a riposo. La materia è stata disciplinata dal decreto-legge 29 gennaio 1983 n.17, convertito in legge 25 marzo 1983, n.79, normativa che ha inteso, tra l’altro, contenere la spesa pubblica in materia previdenziale. In particolare, l’art.10 di detto D.L. ha introdotto il principio per cui, al pari della base pensionabile, anche l’indennità integrativa speciale viene rapportata al numero di anni di servizio utili a pensione (art.10, primo comma: “Per il personale avente diritto all’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell’importo dell’indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio”). L’inciso in esame (art. 10, 4° comma) recita testualmente: “le variazioni dell’indennità integrativa speciale sono attribuite per l’intero importo dalla data del raggiungimento dell’età di pensionamento da parte del titolare della pensione”. Ciò posto, la soluzione della questione posta all’attenzione di questo Giudice passa attraverso la corretta interpretazione del su riportato quarto comma dell’art.10…