I POTERI ISTRUTTORI DEI GIUDICI TRIBUTARI SONO LIMITATI
Con una sentenza del 18 dicembre scorso (la numero 25465) la Corte di Cassazione ha definito i limiti dei poteri istruttori concessi ai giudici
tributari. La Suprema Corte ha ribaltato, con questo recente provvedimento, le
conclusioni sia della Commissione Tributaria Provinciale sia di quella Regionale della Campania, accogliendo il ricorso di una contribuente che lamentava proprio l”illegittimo utilizzo dei poteri istruttori da parte dei giudici tributari (di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 546/92).
In particolare la contribuente lamentava che la CTR avesse ordinato d’ufficio
l’esibizione di documenti nella disponibilità di una parte che non aveva
assolto all’onere probatorio a suo carico, in violazione del principio di
terzietà (e del combinato disposto degli artt. 7 e 58 DLgs. 546/92). La CTR, infatti, aveva disposto con
ordinanza che l’Agenzia delle Entrate, producesse in
copia la cartella esattoriale corredata dalla relata di notifica alla contribuente.
Questi invece aveva impugnato l’avviso di mora, lamentando proprio la mancata
notifica della cartella. E sul punto i fatti dimostrano che l’eccezione
relativa alla mancata notifica della cartella esattoriale, atto presupposto
dell’avviso di mora impugnato, risultava ritualmente proposta dalla
contribuente sin dal ricorso introduttivo.
Da ciò la Corte ha desunto la nullità della sentenza, «in quanto fondata su
documenti acquisiti illegittimamente, in violazione del del disposto degli
artt. 58 DLgs. 546/92 e 117 c.p.c».
A seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del DLgs. 31 dicembre
1992, n. 546 -viene specificato nel dispositivo – al giudice di appello non è infatti più consentito ordinare il
deposito di documenti (Cass. 13152/2014), non potendo il giudice sopperire con
la propria iniziativa d’ufficio all’inerzia delle parti.
In definitiva, mancando prova della notifica della cartella esattoriale quale
atto presupposto della sequenza procedimentale (Cass. SS.UU. 5791/2008), ne consegue la nullità dell’avviso di mora.