(Cassazione, sez. tributaria, Sentenza 4.2.2011 n. 2713)
Secondo quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata -oltre che dai numerosi precedenti della Corte di cassazione che hanno riguardato la medesima vicenda “ M.”, seppure con riferimento ad altri contribuenti, è accaduto che a seguito del dissesto dell’intermediario finanziario professionale M.C., sfociato nel fallimento del medesimo e nell’apertura di un procedimento penale a suo carico, la Guardia di finanza, esaminando la documentazione fornita dallo stesso M. – ed in particolare da schede contabili nominative – aveva rilevato che B. S., al pari di molti altri, aveva versato al M. somme rilevanti (nella specie, un capitale iniziale di L. 433.344.000 oltre a successivi versamenti) e che a lui, nella rispettiva scheda, risultavano accreditate, oltre ai versamenti dal medesimo effettuati al M., anche altri importi con la dicitura cedole/div. E alcuni prelievi. Con atto di accertamento relativo al 1996, l’Agenzia delle Entrate di Genova recuperava a tassazione a fini IRPEF ed ILOR nei confronti del B. e della sua consorte, L.F., quale codichiarante, gli importi accreditati come rendimento del capitale investito. Avverso l’avviso proponevano ricorso i contribuenti, sostenendo che i tabulati e la documentazione rinvenuti presso il M. erano inattendibili, ed in ogni caso le somme indicate come interessi non erano mai state percepite, e pertanto non potevano essere sottoposte a tassazione. La Commissione con sentenza in data 12/14/03 accoglieva il ricorso Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n. 46 in data 3 marzo 2006, depositata il 30 giugno 2006, lo accoglieva, dichiarando la assoggettabilità ad imposta delle somme che risultavano accreditate.