I proprietari di immobili “storici” non specificano l’affitto in Unico
Il reddito dei fabbricati soggetti a vincolo di interesse storico e/o artistico si determina, con l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria in cui si trova l’immobile. Lo prevede l’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (il “collegato” alla Finanziaria del 1992) e la risoluzione n. 28/E del 9 marzo emanata dall’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011.
La norma stabilita nel 1991 ha ingenerato diversi dubbi interpretativi che hanno portato a un pronunciamento della Cassazione, nel 2005, nel quale si è stabilito che le modalità di determinazione del reddito valgono sia per gli immobili dati in locazione ad uso abitativo che per quelli locati ad uso diverso. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 in cui sono state illustrate le norme applicative dell’articolo 11, comma 2 della legge 413/1991. La risoluzione odierna chiarisce che i proprietari degli immobili di interesse storico e/o artistico dati in locazione possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati, nei modelli 730/2011 e Unico/2011, senza indicare l’importo del canone di locazione. Dovranno essere riportati gli altri dati identificativi e nella colonna 2, relativa all’utilizzo, andrà indicato il codice residuale 9, che è, di per sé, incompatibile con l’indicazione del canone di locazione.