iffida tarsu comune di napoli
Al Comune di Napoli
Palazzo S. Giacomo
Piazza del Municipio
80100 NAPOLI
e p.c. ASIA Azienda Servizi
Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
via Antiniana, 2/A
80078 Pozzuoli (NA)
Napoli, (data del protocollo)
Oggetto: diffida per la riduzione della Tassa TARSU anno 2008 e messa in mora
per la restituzione parziale della tassa versata negli anni precedenti.
Io sottoscritta/ sottoscritto………………… ………………………………………………………………….,
nata/o a ……………………………………………………………………………………………………………………………….
il …………………………………………………………………………………………………………………………………………
e residente in ………………………………………………………………………………………………………………………..
alla ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
contribuente T.A.R.S.U. dell’intestato Comune di Napoli per l’immobile sito in
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● ai sensi dell’art.9 del Testo Coordinato del Regolamento per l’applicazione della T.A.R.S.U.
(tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) circa la determinazione della tassa in
relazione allo svolgimento del servizio,
● in riferimento al Regolamento Comunale per la gestione del servizio di nettezza urbana
(emendato con deliberazione consiliare del 22.2.2006 n.12) emanato ai sensi dell’art.21 del
D.Lgs. 5.2.1997 n.22,
● visto il Capo III e gli artt.58 segg. ed in particolare l’art.59 D.Lgs. Del 15.11.1993
(Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani),
● considerata la gravissima inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel
territorio del Comune, come ampiamente documentata dagli organi di stampa, dai mass
media e visibile ictu oculi e subito da ogni cittadino,
● considerato che il servizio, sebbene istituito ed attivato, da anni viene svolto in grave
violazione di quanto stabilito nel citato Regolamento, e che, negli ultimi mesi, non è stato
effettuato per prolungati periodi, con effetti dannosi per la salute pubblica, in dispregio delle
più elementari norme in materia di sanità, dignità del cittadino e tutela della salute pubblica,
in palese violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Carta Costituzionale
della Repubblica Italiana
● considerato che la grave disfunzione ed omissione del servizio di rimozione dei rifiuti è fatto
rilevante anche in quanto violazione dei principi di cui agli artt.1,2,3,137,174,175 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C del 18.12.2000 pubblicata sulla
Gazz. Uff. Com. Eu n. C 364/01),
nonché in palese violazione delle Direttive UE:
■ n. 2006/12/CE del 5/4/06 in materia di rifiuti (G.U. L.114 del 27/4/06) ed atti
collegati,
■ n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti in generale,
■ n. 1999/31/CEE relativa alle discariche di rifiuti,
● che il mancato rispetto della frequenza della raccolta, poiché comporta ed ha comportato nei
mesi precedenti la presente, “impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per
esaurimento della loro capacità ricettiva”, ciò che si configura come “grave violazione
delle disposizioni regolamentari” ai sensi dell’art. 9 Regolamento Comunale citato,
● considerato il grave danno provocato all’ambiente ed alla salute dei cittadini.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, cittadino napoletano, porta a
conoscenza (ove mai ve ne fosse necessità) del Gestore del Servizio (ASIA Azienda Servizi Igiene
Ambientale Napoli S.p.A.) e del Servizio Tributi del Comune, le disfunzioni sopra accennate e per
l’effetto
diffida
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione della T.A.R.S.U. citato al
ripristino del servizio regolare ed efficiente.
Chiede
ai sensi dei commi 2, 4 e 6 dell’art.56 D.Lgs. 507/1993 citato la riduzione per l’anno
2008 della tassa nei limiti del 40% della tariffa.
Inoltre, ai sensi dell’art.14 quater del citato Regolamento comunale, nonché ai sensi
dell’art.1219 Codice Civile
chiede
il rimborso delle somme ai fini TARSU versate in eccedenza del detto limite del 40%
della tariffa negli ultimi cinque anni dal ricevimento della presente – da valersi come formale messa
in mora ad ogni effetto di Legge. L’importo dovuto è agevolmente determinabile da parte di
Codesta Amministrazione Comunale, mediante verifica dell’importo versato dal contribuente e la
differenza matematica con il 60% della tariffa dovuta per Legge.
Preavvisa
che, trascorsi giorni 180 dalla ricezione della presente, senza che Codesta P.A. Abbia
provveduto al rimborso, saranno adite le Autorità Giudiziarie per la tutela del diritto.
Si riserva
ogni più ampia azione in sede civile e penale per la tutela del danno biologico,
ambientale, all’immagine, patrimoniale, morale ed esistenziale da questa disastrosa condizione di
disservizio dovesse derivare alla sua persona.
Distinti saluti.
(firma) ……………………………………………………..
ricevuto oggi ………………..