In caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili è il contribuente che deve assolvere l’obbligo di comunicarlo al fisco, e non il depositario. Quest’ultimo può provvedere all’invio del modello di variazione, previsto dall’articolo 35 del decreto Iva, solo se delegato dal contribuente ma può vigilare che il cliente stesso abbia presentato alle Entrate la comunicazione di variazione dei dati.
Lo ha chiarito l’Agenzia nella risoluzione n. 65/E di ieri, con la quale la direzione centrale risponde alle richieste avanzate da più parti, in ordine al comportamento che il depositario delle scritture contabili devo osservare per cooperare al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione e all’aggiornamento delle informazioni in possesso dell’Agenzia.
La risoluzione richiama, in primo luogo, quanto previsto dall’articolo 35 del Dpr 633/72, comma 3, secondo il quale grava sul contribuente l’obbligo di dichiarare entro 30 giorni alle Entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili. I modelli da utilizzare sono il modello AA7/10 da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche e il modello AA9/10 dalle imprese individuali e i lavoratori autonomi.
Coloro che sono tenuti al l’iscrizione al Rea presentano tali modelli mediante la “comunicazione unica” presso il registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico: con le stesse modalità dichiarano la variazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenute le scritture, senza dover pagare diritti di segreteria e imposta di bollo. Chi, invece, non utilizza la comunicazione unica presenta i modelli presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia direttamente o a mezzo di persona delegata. La presentazione può avvenire a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ovvero in via telematica, seguendo le modalità indicate al comma 10 dello stesso articolo 35.
Per l’Agenzia, quindi, in caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, l’obbligo di presentare il modello AA7 o il modello AA9, spetta esclusivamente al contribuente e non può essere eseguito dal depositario terzo con il quale viene cessato il rapporto. Il depositario può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello, quale persona delegata dal contribuente o in qualità di incaricato alla trasmissione telematica. In assenza di tale modalità di invio, il depositario può chiedere al contribuente la prova dell’avvenuta presentazione della variazione dei dati, anche ai fini di eventuali accessi o richieste di ispezioni. Qualora non abbia conferma della presentazione, il depositario può comunicare all’Agenzia, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l’avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture. Una comunicazione analoga può essere presentata nel caso in cui il depositario sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.